La Corte Costituzionale, con sentenza n. 74/2016 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
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contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante e patteggiamento
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione di pena, a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Corte costituzionale sentenza n. 184/2014
circostanze e reformatio in peius
…il giudice di appello non incorre nella violazione del divieto di “reformatio in peius” nel caso in cui, avendo escluso una circostanza aggravante o riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, confermi la pena applicata in primo grado e ribadisca il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè quest’ultimo sia sorretto da adeguata motivazione…
Cass.Pen., SSUU, 2 agosto 2013, n. 33752