Gratuito patrocinio in deroga al reddito: unico requisito della istanza di ammissione è quello della qualità di persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG
Accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Danilo Iacobacci per una propria assistita, vittima di gravi reati ed alla quale era stato negato il gratuito patrcoinio, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la persona offesa da taluni reati tipizzati nel TUSG vada sempre e comunque ammessa al gratuito patrocinio; essendo quale unico requisito della istanza di ammissione quello della qualità di persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG, casi nei quali l’ammissione non solo prescinde dal reddito ma non soggiace ad alcuna formalità della istanza (diversamente dalla istanza fatta per motivi di reddito).
Leggi Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 74/2024