Gratuito patrocinio in deroga: unico requisito della istanza di ammissione è essere persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG

Gratuito patrocinio in deroga al reddito: unico requisito della istanza di ammissione è quello della qualità di persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG

Accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Danilo Iacobacci per una propria assistita, vittima di gravi reati ed alla quale era stato negato il gratuito patrcoinio, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la persona offesa da taluni reati tipizzati nel TUSG vada sempre e comunque ammessa al gratuito patrocinio; essendo quale unico requisito della istanza di ammissione quello della qualità di persona offesa dai reati puntualmente indicati nel TUSG, casi nei quali l’ammissione non solo prescinde dal reddito ma non soggiace ad alcuna formalità della istanza (diversamente dalla istanza fatta per motivi di reddito).

Leggi Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza  n. 74/2024

 

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

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    per le Sezioni Unite è remissione tacita il non presentarsi del querelante

    Chiamate a decidere sul se configuri remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (udienza 23 giugno 2016) hanno ritenuto di rispondere affermativamente.

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