Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.
Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.
Nel penale sostanziale:
1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;
2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;
3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;
4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).
Nel penale processuale:
1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;
2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;
3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;
4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;
5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;
6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;
7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;
8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;
9.- struttura normativizzata della motivazione;
10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;
11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;
12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;
13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.