Avvocato esperto in Indennità di trasferimento per i Militari

De Stefano & Iacobacci Avvocati assistono i militari che debbano presentare ricorso per l’accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 primo comma Legge n. 86 del 29 marzo 2001, e la conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità di trasferimento con interessi e rivalutazione.

L’indennità spetta alle diverse categorie del personale indicato dal co. 1, trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

L’indennità è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce, nella nuova sede, di alloggio gratuito di servizio; il personale che non fruisce di alloggio gratuito può optare per il rimborso del 90 per cento del canone mensile pagato per l’alloggio privato, fino ad un importo massimo di lire un milione mensili per non più di 36 mesi.

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Il diritto allo studio del militare

Il diritto allo studio del militare

Il militare/studente ha diritto a 150 ore annue per la frequenza di corsi scolastici, universitari e post universitari, e per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno.

A ciò si aggiungono ulteriori benefici a seconda della Forza Armata/Arma/Corpo, anche economici, che tutelano il diritto allo studio, nonché che consentono di partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

E’ sempre possibile richiedere il congedo per la formazione, che è una aspettativa non retribuita riconosciuta a livello generale dall’articolo 5 [3] della legge n. 53 del 2000 e, nello specifico, al personale EI, MM e AM dall’articolo 15 del D.P.R. n. 52 del 2009, nonché al personale CC e GdF dall’articolo 57 del D.P.R. n. 164 del 2002.

Studio legale esperto per contestare i giudizi analitici e complessivi del militare

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci assistono il personale militare in sede amministrativa e giudiziaria al fine di contestare e ricorrere avverso i giudizi “analitici” e “complessivi” del militare.

E’ nota infatti l’Autonomia dei giudizi analitici e di quello complessivo del militare, e ciò anche perché in tale senso si esprime la magistratura amministrativa, che li considera autonomi a causa della potestà discrezionale attribuita alla Pubblica amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione formulata per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato.

Se devi contestare le valutazioni ricevute come militare ed hai bisogno del nostra aiuto, contattaci.

Avvocato esperto in contestazione Trasferimento d’Autorità del militare

Avvocato esperto in contestazione del Trasferimento d’Autorità del militare

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci assistono il personale militare, in particolare in sede giudiziaria, al fine di contestare e fare annullare il provvedimento della amministrazione militare che dispone un trasferimento d’autorità nei confronti del proprio dipendente.

In particolare l’assistenza legale mira a fare annullare il provvedimento sulla base dei vizi di esso quali, ad esempio, il non aver avuto il militare la possibilità di intervenire attivamente nell’avviato procedimento; il difetto di motivazione; ed i casi in cui la difesa erariale abbia dato una motivazione postuma del provvedimento dell’ente militare.

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Avvocato esperto in concessione dell’assegno di incollocabilità per militari, carabinieri e forze dell’ordine in generale

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa di seguire i propri assistiti nel percorso che conduce alla concessione dell’assegno di incollocabilità in base all’art. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e all’art. 12 della legge n. 9 del 26 gennaio 1980.

In particolare l’assistenza è prestata in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale al fine di ottenere il beneficio in questione per militari, carabinieri e forze dell’ordine in generale.

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Studio legale esperto in Richiesta di Ricalcolo della pensione militare ex art 54 comma 1 TU 1092/1973 e Rimborso degli arretrati maturati oltre accessori di legge

De Stefano & Iacobacci Avvocati si occupa come studio legale, con proficui risultati per i propri assistiti pensionati militari, di avanzare richieste e giudizio per il Ricalcolo della pensione militare – ex art 54, comma 1, TU 1092/1973 – e per ottenere il Rimborso degli arretrati maturati oltre accessori di legge.

In particolare lo studio legale si occupa di avanzare richiesta di applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54, in luogo di quella prevista dall’art. 44,  ed evitare la penalizzazione sulla pensione quale appartenente al personale militare (e quindi beneficiare dell’applicazione dell’aliquota più favorevole al 44% anziché al 35%), così da evitare un rateo pensionistico di importo inferiore rispetto a quello legittimamente dovuto evitando un notevole pregiudizio economico, ex art. 54 T.U. 1092/1973 rubricato “Misura del trattamento normale” che al comma 1 così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

Infatti,  l’art. 54 sopra richiamato veniva emanato prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini ( Legge 335/1995) nella vigenza del sistema retributivo di calcolo pensionistico, e né la menzionata legge 335/1995, né i successivi interventi al sistema pensionistico, hanno mai modificato tale norma, ancora in vigore.

Sul punto ed in senso favorevole per i militari si è espressa più volte la Magistratura Contabile, nonché il Massimo Consesso della Magistratura contabile, vincolando l’Istituto previdenziale alla  immediata applicazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 anche nei riguardi della posizioni pensionistiche di chi si trova in una determinata situazione contributiva; posizioni che hanno visto riconosciute giudizialmente le loro pretese, con relativa applicazione delle disposizioni di cui al 1 comma dell’art 54 del TU 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte  oltre accessori di legge.

Se hai necessità di provvedere alla rideterminazione / riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione della aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e  maturandi, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento a riposo, contattaci

sul dovere della PA di dimostrare la non esposizione all’uranio impoverito o la mancanza di nesso di causalità

Ad avviso delle Giustizia Amministrativa in un acso di militare sottoposto ad uranio impoverito:  E’ indubbio che il ricorrente abbia vissuto in ambiti contaminati e abbia svolto la missione senza le necessarie protezioni ed è fatto notorio che in quegli ambiti è presente l’uranio impoverito: vi è quindi un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell’esposizione alle polveri sottili e ultra sottili.

L’ Amministrazione non ha dimostrato che l’attività svolta dal ricorrente non comportasse esposizione all’uranio impoverito, ovvero si svolgesse in condizioni “di sicurezza” con l’adozione di forme e sistemi di protezione, considerato che già al momento della prima missione, nel 2006, gli effetti dell’uranio impoverito erano conosciuti. Ne consegue anche la violazione dell’obbligo generale di motivazione, dal momento che il diniego della richiesta del ricorrente non tiene conto della particolare situazione rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto, né contesta le certificazioni mediche con dati scientifici.

Cosi TAR PIEMONTE SEZIONE PRIMA SENTENZA DEL 6 MARZO 2015

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