Le risposte ai dubbi in materia di divorzio

Le risposte ai dubbi in materia di divorzio

Come divorziare

Il divorzio è la cessazione del vincolo matrimoniale. In Italia, il divorzio è stato introdotto nel 1970 con la legge n. 898.

Per divorziare, è necessario che entrambi i coniugi siano d’accordo. In questo caso, i coniugi possono divorziare consensualmente, presentando un ricorso al tribunale.

Se i coniugi non sono d’accordo, possono divorziare giudizialmente. In questo caso, il tribunale dovrà decidere le condizioni del divorzio, come l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli e il mantenimento.

Quali sono i diritti dei coniugi divorziati?

I coniugi divorziati hanno gli stessi diritti dei coniugi sposati, con le seguenti eccezioni:

  • Il coniuge divorziato non ha più il cognome del coniuge.
  • Il coniuge divorziato non ha più il diritto di succedere al coniuge.
  • Il coniuge divorziato non ha più il diritto di ricevere gli alimenti dal coniuge.

Come ottenere la separazione legale

La separazione legale è la cessazione della convivenza tra i coniugi. La separazione legale non scioglie il vincolo matrimoniale, ma permette ai coniugi di vivere separati.

Per ottenere la separazione legale, è necessario che uno dei coniugi presenti un ricorso al tribunale. Il tribunale concederà la separazione legale se ritiene che la convivenza tra i coniugi sia divenuta impossibile o gravemente compromessa.

Come ottenere l’affidamento dei figli

L’affidamento dei figli è il provvedimento del tribunale che stabilisce con chi i figli dovranno vivere dopo la separazione o il divorzio dei genitori.

Il tribunale, nell’attribuire l’affidamento dei figli, deve tener conto dell’interesse dei figli, valutando fattori quali l’età dei figli, le relazioni dei figli con i genitori, le condizioni economiche dei genitori e la salute dei genitori.

L’affidamento dei figli può essere esclusivo, quando i figli vivono con un solo genitore, oppure congiunto, quando i figli vivono con entrambi i genitori.

In caso di affidamento congiunto, i genitori devono concordare l’esercizio della potestà genitoriale, che comprende l’educazione, l’istruzione e la cura dei figli.

Procedura per il divorzio consensuale

La procedura per il divorzio consensuale è la seguente:

  1. I coniugi devono presentare un ricorso al tribunale. Il ricorso deve contenere le seguenti informazioni:

    • I dati anagrafici dei coniugi
    • La data del matrimonio
    • La data della separazione
    • Le condizioni del divorzio, concordate dai coniugi
  2. Il tribunale fissa un’udienza per discutere il ricorso. In udienza, il giudice deve verificare che i coniugi siano d’accordo sulle condizioni del divorzio.

  3. Se i coniugi sono d’accordo, il giudice pronuncia la sentenza di divorzio.

Procedura per il divorzio giudiziale

La procedura per il divorzio giudiziale è la seguente:

  1. Uno dei coniugi deve presentare un ricorso al tribunale. Il ricorso deve contenere le seguenti informazioni:

    • I dati anagrafici dei coniugi
    • La data del matrimonio
    • La data della separazione
    • Le ragioni del divorzio
  2. Il tribunale fissa un’udienza per discutere il ricorso. In udienza, il giudice deve ascoltare le parti e le prove presentate.

  3. Il tribunale decide le condizioni del divorzio, tenendo conto delle ragioni del divorzio e delle circostanze del caso.

Consigli per divorziare

Ecco alcuni consigli per divorziare:

  • Consigliarsi con un avvocato. Un avvocato può aiutarvi a comprendere i vostri diritti e le vostre opzioni.
  • Preparare la documentazione necessaria. È necessario presentare al tribunale tutta la documentazione necessaria, come il certificato di matrimonio, il certificato di separazione e le prove del divorzio.
  • Essere preparati a negoziare. In molti casi, il divorzio può essere risolto attraverso la negoziazione tra le parti.
  • Essere preparati a un lungo processo. Il processo di divorzio può essere lungo e costoso.
  • AFFIDARSI AD UNO STUDIO LEGALE SERIO

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Le risposte ai dubbi che spesso ci sollevano i nostri clienti in materia di CONTRATTI

Queste le risposte ai dubbi che spesso ci sollevano i nostri clienti in materia di CONTRATTI

Come stipulare un contratto

Un contratto è un accordo tra due o più parti che crea diritti e obblighi reciproci. Per stipulare un contratto, è necessario che le parti raggiungano un accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto, come l’oggetto, la causa e il prezzo.

Gli elementi essenziali di un contratto sono:
  • L’oggetto: è ciò che viene scambiato tra le parti. Ad esempio, nel contratto di compravendita, l’oggetto è il bene che viene venduto.
  • La causa: è il motivo per cui le parti stipulano il contratto. Ad esempio, nel contratto di compravendita, la causa è l’acquisto del bene.
  • Il prezzo: è la somma di denaro o di altre prestazioni che una parte deve pagare all’altra.

Oltre agli elementi essenziali, il contratto può contenere anche altre clausole, come le modalità di pagamento, la durata del contratto, le eventuali penali in caso di inadempimento.

Ecco i passaggi da seguire per stipulare un contratto:

  1. Identificare le parti: le parti del contratto sono i soggetti che stipulano il contratto. Possono essere persone fisiche, persone giuridiche o enti.
  2. Determinare l’oggetto del contratto: l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile.
  3. Stabilire la causa del contratto: la causa del contratto deve essere lecita.
  4. Accordarsi sui termini del contratto: le parti devono raggiungere un accordo su tutti i termini del contratto.
  5. Stipulare il contratto: il contratto deve essere redatto in forma scritta o orale.
  6. Firmare il contratto: il contratto deve essere firmato da tutte le parti.

Quali sono i tipi di contratti?

I contratti possono essere classificati in base a diversi criteri, come:

  • La forma: i contratti possono essere redatti in forma scritta o orale. I contratti redatti in forma scritta sono più vincolanti di quelli redatti in forma orale.
  • La materia: i contratti possono essere di natura civile, commerciale o amministrativa.
  • Le parti: i contratti possono essere bilaterali, quando sono stipulati tra due parti, o plurilaterali, quando sono stipulati tra più parti.
  • La prestazione: i contratti possono essere a prestazioni corrispettive, quando le parti si obbligano a prestazioni reciproche, o a prestazioni unilaterali, quando una parte si obbliga a una prestazione senza che l’altra parte si obblighi a una controprestazione.

Ecco alcuni esempi di tipi di contratti:

  • Contratto di compravendita: è il contratto in cui una parte vende un bene all’altra parte in cambio di un prezzo.
  • Contratto di locazione: è il contratto in cui una parte concede all’altra parte l’uso di un bene per un periodo di tempo in cambio di un canone.
  • Contratto di lavoro: è il contratto in cui una parte si obbliga a prestare la propria attività lavorativa a favore dell’altra parte in cambio di una retribuzione.
  • Contratto di mutuo: è il contratto in cui una parte concede un prestito di denaro all’altra parte in cambio del rimborso del capitale e degli interessi.
  • Contratto di assicurazione: è il contratto in cui una parte, l’assicuratore, si obbliga a risarcire l’altra parte, l’assicurato, in caso di sinistro.

Come annullare un contratto

Un contratto può essere annullato per motivi diversi, come:

  • L’invalidità del contratto: il contratto può essere invalido per motivi di forma, di sostanza o di causa.
  • L’inadempimento del contratto: una parte può chiedere l’annullamento del contratto se l’altra parte non adempie alle proprie obbligazioni.
  • La risoluzione del contratto: le parti possono concordare di risolvere il contratto in qualsiasi momento.

L’annullamento del contratto è un rimedio giuridico che comporta la cessazione degli effetti del contratto.

Come risolvere un contratto

La risoluzione del contratto è un rimedio giuridico che comporta la cessazione degli effetti del contratto per inadempimento di una delle parti.

La risoluzione del contratto può essere:

  • Automatica: la risoluzione del contratto si verifica automaticamente in caso di inadempimento di una delle parti.
  • Giudiziale: la risoluzione del contratto deve essere dichiarata dal giudice.

La risoluzione del contratto comporta la restituzione delle prestazioni già eseguite dalle parti.

Se hai bisogno di assistenza o consulenza legale in materia di contratti, contattaci!

Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio. Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

Devi avviare una separazione od un divorzio? Contattaci o contatta direttamente l’avv. Fabiola De Stefano o visita la pagina Separazioni e Divorzi.

Il gratuito patrocinio spetta anche al pluripregiudicato, lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso del penalista Iacobacci

La Corte di Cassazione (Sezione 4 Penale, Sent. n. 4327 del 2022) accogliendo il ricorso proposto per un suo assistito dall’avv. Danilo Iacobacci ha affermato il principio in base al quale “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, Sentenza n. 15338 del 30/01/2020 Rv. 278867; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688; in precedenza vedi Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908)

Ad avviso della Corte, che accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci, “In nessun caso, dunque, è consentito dedurre il superamento delle condizioni reddituali attraverso la mera enumerazione dei carichi pendenti, come fa il giudice di merito non solo perché — e ciò è sottolineato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale- si tratta di un indice non indicato dal legislatore all’art. 96, comma 2, ma anche perché occorre comunque verificare se ai precedenti penali corrisponda un tenore di vita incompatibile con il limite reddituale di cui all’art. 76 d.P.R. 115/2002

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Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome – Avvocato specializzato Fabiola De Stefano

L’Avvocato Fabiola De Stefano è tra i più noti legali in Italia per i procedimenti che riguardano il mutamento del sesso ed il mutamento anagrafico del nome a prescindere dall’intervento chirurgico.

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa da tempo in tutta Italia di incardinare procedimenti per la modifica del sesso o del nome; al fine di modificare in sede giudiziale il sesso e il nome per chi abbia interesse o necessità di farlo.

Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.

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Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.

La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.

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SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

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Potrai chiedere aiuto per processi penali che stanno iniziando, che sono già in corso, che si trovano in primo grado, in secondo grado o in Cassazione; oppure per incidenti di esecuzione e Sorveglianza, Revisione o Ricorso straordinario in Cassazione.

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    Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

     

    penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

    Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

    Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

    Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

    Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

    I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

    Se hai bisogno di un avvocato che ti difenda gratuitamente, contattaci!

    Avvocato Matrimonialista ad Avellino – Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia

    Avvocato Matrimonialista ad Avellino – Separazione, Divorzio e Diritto di Famiglia

    L’avvocato Fabiola De Stefano è un avvocato Matrimonialista del foro di Avellino; come Avvocato si occupa, per i propri assistiti, della fase della Separazione e del procedimento di Divorzio; è altresì un Avvocato Esperto in Diritto di Famiglia con studio legale ad Avellino città.

    Se hai necessità di assistenza legale – od anche solo di una consulenza in materia di Separazione e Divorzio, oppure se hai bisogno, nello specifico, di conoscere le modalità di assegnazione dei figli e della casa coniugale, puoi rivolgerti all’ Avvocato Fabiola De Stefano, contattando il n. 3400677673 o il n. 0825456386 oppure inviando una email a fds@studiolegaledesia.com 

    In alternativa puoi utilizzare l’apposito modulo online

    Se rientri nei requisiti, potrai beneficiare del gratuito patrocinio, tieni presente che non si terrà conto del reddito del coniuge controparte, quindi se non lavori o hai un reddito basso, ne avrai certamente diritto.

    Lo studio legale si trova in pieno centro ad Avellino alla via Santissima Trinità n. 36 – Tel. 0825456386 – Fax 08251800448

    Se vuoi una consulenza in materia di diritto di famiglia, minori, separazione o divorzio, contattaci!

    Sportello antiviolenza ed antistalking Avellino – Centro Antiviolenza ad Avellino – Avvocato Gratuito per vittime di violenza

    Sportello antiviolenza Avellino – Sportello Antistalking
    Per accedere gratuitamente allo Sportello antiviolenza ed allo Sportello antistalking è possibile concordare un appuntamento presso lo studio legale De Stefano & Iacobacci che si trova ad Avellino città in via Santissima Trinità n. 36, a pochi metri dalla centralissima Piazza della Libertà e vicino al terminal dei mezzi pubblici.

    Per concordare un appuntamento basta telefonare lo 0825456386 oppure inviare una email a info@studiolegaledesia.com oppure contattare direttamente l’ Avv. Danilo Iacobacci per email a iacobacci@studiolegaledesia.com o al cell. 3284280070 .

    Se preferisci interagire con un avvocato donna è a tua disposizione l’ Avvocato Fabiola De Stefano.

    La violenza di genere è ormai un fenomeno dilagante, riguarda ogni fascia sociale e culturale; spesso la violenza, fisica o morale, proviene da partner o ex partner od addirittura da amici e vicini di casa. La violenza di genere è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico di tutti coloro che ne sono vittima.

    Ed è per tentare di aiutare chiunque si trovi in difficoltà che gli Avvocati De Stefano e Iacobacci mettono gratuitamente a disposizione uno specifico Sportello antiviolenza ed antistalking, al fine di utilizzare le leggi vigenti a tutela delle persone vittime di ogni genere di violenza fisica e morale – familiare o esterna che sia – ed al fine di porre rimedio immediato allo stato di stress, ansia ed al senso di abbandono che assale la vittima quando, in ragione delle violenza che subisce, si sente sola. Lo sportello si occupa, quindi, anche dei casi di stalking.

    Se hai bisogno di aiuto contattaci, noi ci siamo. Gratis.

    Sono a tua disposizione anche lo sportello del consumatore e quello dei disabili

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