SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

Se sei un imputato, un indagato, una persona offesa dal reato o danneggiata da un reato altrui o se sei un condannato, un detenuto oppure un familiare, e necessiti di una consulenza legale in MATERIA PENALE oppure di assistenza legale penale in sede giudiziaria puoi inviare la tua richiesta di aiuto all’avvocato Danilo Iacobacci .

Potrai chiedere aiuto per processi penali che stanno iniziando, che sono già in corso, che si trovano in primo grado, in secondo grado o in Cassazione; oppure per incidenti di esecuzione e Sorveglianza, Revisione o Ricorso straordinario in Cassazione.

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    Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima

    Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
    …È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
    Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….

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