L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE

L’AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO PENALE

In materia di gratuito patrocinio penale il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all’apolide residente nello Stato.

L’ammissione al gratuito patrocinio è esclusa: per il condannato con sentenza definitiva di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; se il richiedente è assistito da più di un difensore, e gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati rari casi (ossia quelli di partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario).

Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, pur sommandosi more solito i redditi di ogni familiare convivente al fine di verificare il reddito complessivo e la sua rientranza nei limiti massimi previsti dalla legge, questi limiti sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi; e, quindi, per l’imputato (o l’indagato ed assimilabili) il limite di reddito per verificare il diritto ad accedere al gratuito patrocinio diviene la somma tra il valore vigente al momento della presentazione della istanza, oggi 12.838,01 euro, incrementato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.

L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata o p.e.c. (e a breve a mezzo portale deposito atti penali), all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l’istanza di ammissione si presenta con le modalità di deposito previste per quei soggetti.

Infatti, se si tratta di detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentarla con atto ricevuto dal direttore; l’istanza, iscritta in apposito registro, è immediatamente comunicate all’autorità competente ed ha efficacia come se fosse stata ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria. Quando l’istante è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente, ossia l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta a sostegno della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato.

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, in particolare di alcuni elementi, sono punite in quanto reato (con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio); e la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Il magistrato cui viene presentata l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve provvedere nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione (ma il ritardo è oggi privo di sanzione), e verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata.

Il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni di legge tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

Il magistrato, quando si procede per particolari delitti (in particolare, sostanzialmente, quelli di competenza della DDA) ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza. Il magistrato dovrebbe decide sull’istanza negli stessi termini anche quando richiede le informazioni.

Il magistrato procedente, esaminata l’istanza, la dichiara inammissibile ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all’interessato. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale e la lettura sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente all’udienza.

Se l’interessato è detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto è eseguita nelle forme previste dal codice di procedura penale per la notifica degli atti ai detenuti.

Copia dell’istanza dell’interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al gratuito patrocinio sono trasmesse, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’ufficio finanziario nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato. L’ufficio finanziario verifica l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell’anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell’istante e degli altri soggetti indicati.

Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l’ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione, l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

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