Accolto il ricorso dell’avv. Fabiola De Stefano per l’affidamento esclusivo del figlio minore | Tribunale di Avellino

Accolto il ricorso dell’avv. Fabiola De Stefano per l’affidamento esclusivo del figlio minore-  Tribunale di Avellino

Importante sentenza appena depositata dal Tribunale di Avellino, Sezione Volontaria Giurisdizione, presieduto da Maria Iandiorio, con giudici a latere Pasquale Russolillo e Paola Beatrice, in una causa avente ad oggetto la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il Tribunale ha accolto il ricorso di una giovane mamma di Altavilla Irpina che, vivendo con la propria bambina nel piccolo centro dell’hinterland irpino e lamentando l’assenza del padre della piccola, giovane avellinese abitante nel capoluogo cittadino, aveva chiesto l’affidamento esclusivo della bambina.

Il tribunale di Avellino, ha accolto la tesi dell’avvocato Fabiola De Stefano, legale della ragazza, seguendo quella parte della giurisprudenza ad avviso della quale la regola dell’affidamento condiviso dei figli può disapplicarsi quando la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”.

Nel caso di specie l’avvocato Fabiola De Stefano è riuscita a provare che il padre della piccola si dimostrava persona incostante e incapace di avere un dialogo proficuo con la mamma della bambina, convincendo il Tribunale presieduto dalla giudice Maria Iandiorio ad affidare la gestione della minore, peraltro con situazione di salute necessitante un monitoraggio continuo e costante, alla sola madre, alla quale il tribunale ha concesso l’affido esclusivo.

La sentenza si inserisce in quella giurisprudenza di avanguardia che sceglie di affidare i figli al genitore “migliore” per il bene del figlio.

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Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto avvocato Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio.

Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed inizialmente era il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

A seguito della Riforma Cartabia vi è la possibilità di presentare domanda contestuale di separazione e divorzio congiunti

La Riforma Cartabia infatti ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.  A nostro avviso va ritenuto che vi sia la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno tra i più noti studi legali nella città di Avellino ad occuparsi in maniera costante ed efficace della materia di Separazioni e Divorzi.
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Circondario del Tribunale di Avellino – Foro di Avellino

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno studio legale in centro città ad Avellino e si trova nella centralissima via Santissima Trinità al n. 36.

Il Circondario del Tribunale di Avellino comprende i seguenti comuni:

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina.

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Il Comune di Altavilla Irpina fa causa a Vittorio Feltri per le frasi sui meridionali inferiori

Il Comune di Altavilla Irpina fa causa a Vittorio Feltri per le frasi sui meridionali inferiori, l’incarico affidato all’avvocato Danilo Iacobacci che dovrà curare la querela penale contro Vittorio Feltri, Mario Giordano e Rete4, ed anche l’azione civile risarcitoria.

Altavilla Irpina querela Feltri e Giordano per le offese al Sud. Chiesto danno d’immagine

 

nuova sede legale Air France in Italia

Viste le difficoltà di notifica delle citazioni di recente riscontrate per il trasferimento della sede italiana di Air France, vi comunichiamo che è:

Air France Italia SA con sede legale ed amministrativa Via Mantegna, 6 00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale 02418530586, Partita IVA 01055861007, registrata presso il tribunale di Roma al n. 3848/1998 con Rag. Soc. “Società costituita in base a leggi di altro Stato” – CCIAA di Roma Registro Ditte n. 153194

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Le modalità di campionamento sbagliato annullano le sanzioni dell’ARPAC

Sui ricorsi di due persone giuridiche, il Tribunale di Avellino ha accolto la tesi secondo la quale le modalità di campionamento sbagliato portano all’annullamento delle sanzioni dell’ARPAC.

Infatti, con due sentenza dello stesso giorno il TRIBUNALE di AVELLINO, SEZIONE PRIMA CIVILE, sent. 19/05/2017, ha dichiarato l’illegittimità del metodo di campionamento prescelto dall’ARPAC per la scorrettezza del prelievo dei campioni.

Il  caso il prelievo dei campioni sbagliato può determina un indagine con  carattere solo conoscitivo e non già sanzionatorio.

Annullate perciò le sanzioni dell’Arpac.

Se ne parla anche su ottopagine

Nuova agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie e agevolazioni per ristrutturazioni

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, intervenendo sulle agevolazioni previste ai fine IRFEF per il settore edilizio, tra l’altro, proroga per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili per il relativo arredo; introduce, inoltre, una nuova agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie.

Per info leggi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate

E’ intervenuta sul tema delle ferie la CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 29 gennaio 2016, n. 1756, ad avviso della quale le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate.
Il ragionamento della Cassazione si rifà ad autorevoli precedenti, infatti in motivazione si legge “..l’orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell’11/9/2013) che “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali…
…Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”. In base all’art. 2109 c.c., comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797). E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c- 520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva…”

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista, è questa la posizione espressa dalla Cassazione.

Vedi la recente sentenza di Cassazione Civile, Sezione I, 19 gennaio 2016, n. 806:
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere

Avvocato dei Consumatori ad Avellino ed Altavilla Irpina

Avvocato dei Consumatori ad Avellino ed Altavilla Irpina

L’ avvocato Fabiola De Stefano fornisce aiuto legale e notizie in materia di contratti, prodotti difettosi, vacanze rovinate, multe, sanità, risparmio, tasse etc., e più in generale sulle tematiche del codice civile e del codice del consumo, ai Consumatori di Avellino e provincia, con uno sguardo particolare alla popolazione di Altavilla Irpina.

Particolari risultati positivi sono stati riportati con riferimento alla materia del Codice della Strada, sia in difesa di Enti Pubblici che di privati cittadini e guidatori, ed in materia di ricorsi avverso contravvenzioni stradali e ricorsi contro autovelox e tutor in Campania.

L’aiuto ai consumatori si estende in ogni materia afferente, compreso ogni ramo del diritto intersecantesi con le vicende del cittadino e del consumatore, ivi compresi pignoramenti, esecuzioni e procedure di sfratto.

Altrettando interessante è la materia che inerisce i debitori e la cancellazione dal registro delle sofferenze della Banca d’Italia.

L’assistenza legale è prestata dal primo grado di giudizio sino innanzi alla Corte di Cassazione.

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