…il giudice del gravame ha anzitutto rilevato come gli esperti intervenuti nel confronto scientifico che ha caratterizzato il dibattito processuale abbiano collegato alla esposizione ad amianto, e quindi all’inalazione delle relative fibre, l’insorgenza dell’asbestosi ed abbiano evidenziato come, ad ogni ulteriore inalazione, abbia fatto seguito un aggravarsi della malattia, ritenuta “firmata” dall’amianto e determinata dalla mancata attuazione degli interventi necessari ad evitare la diffusione, all’interno dello stabilimento e nell’ambiente esterno circostante, delle polveri e delle fibre di amianto.
Lo stesso giudice, ancora rifacendosi alle valutazioni scientifiche provenienti dagli esperti, nel comparare tale patologia con il mesotelioma pleurico, ha sostenuto che l’asbestosi è una malattia “dose-correlata”, nel senso che il suo sviluppo e la sua gravità aumentano in relazione alla durata di esposizione all’inalazione delle fibre, per cui la quantità di asbesto che viene inalata nei polmoni e la sua pericolosità sono legati alla durata dell’esposizione. L’asbestosi è quindi considerata una malattia caratterizzata da una stretta correlazione fra “dose” di asbesto inalata e “risposta” dell’organismo. E’ stata poi evidenziata dagli stessi esperti la stretta correlazione tra asbestosi e mesioteloma pleurico ed è stata riconosciuta la predisposizione dei soggetti sottoposti ad inalazioni di amianto o portatori di asbestosi a contrarre il mesiotelioma pleurico con una probabilità di circa 13- 15 volte maggiore rispetto ad altri soggetti; è stato anche riconosciuto che detta neoplasia è caratterizzata da una latenza temporale molto elevata (20-40 anni) e da un decorso breve (1-2 anni).
E’, dunque, sulla base delle considerazioni di natura scientifica svolte dagli esperti intervenuti nel dibattito processuale che i giudici del merito sono pervenuti all’affermazione della responsabilità dell’imputato….
….Deve, dunque, riconoscersi che è proprio in adesione alle puntuali valutazioni scientifiche articolate nel corso degli esami dibattimentali che la corte territoriale ha sostenuto che la condotta dell’imputato – che ben poco aveva fatto rispetto alla portata del problema ed ai gravi rischi che incombevano sui lavoratori, a lungo lasciati esposti alle polveri di amianto, anche dopo la diagnosi della malattia (il livello di negligenza manifestato in proposito dall’azienda è facilmente desumibile dalla lettura della sentenza di primo grado) – ha avuto una precisa efficacia causale rispetto agli eventi oggetto d’esame, avendo provocato l’insorgenza della malattia o il suo aggravarsi, con un’accelerazione dei tempi di latenza della patologia….
Cass. pen., Sez. IV, ud. 19-04-2012 dep. 30-11-2012, n. 46428