Riforma Orlando: gli aumenti di pena ed il bilanciamento delle circostanze

La Riforma Orlando ha previsto degli aumenti di pena per taluni reati ed una diversa bilanciamento delle circostanze in taluni casi.

In particolare,

è stato aumentata la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ora la pena è da sei a dodici anni;

il furto in abitazione, e quindi quello con strappo, hanno ora una pena da tre a sei anni, che diviene da quattro a dieci in caso di più aggravanti; e le circostanze attenuanti (eccetto 98 e 625bis) non possono equivalere o prevalere sulle aggravanti; le aggravanti portano ad una pena da due a sei anni;

la rapina ha una reclusione da quattro a dieci anni, che diviene da cinque a venti quando aggravata e da sei a venti anni quando pluriaggravata;

l’estorsione aggravata diviene punita da sette a venti anni.

L’attenuante della collaborazione in materia di stupefacenti puo prevalere sulla recidiva reiterata

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 74/2016 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Chiama lo Studio!