La Legge del 16 aprile 2015 n. 47 ha modificato la disciplina delle misure cautelari

La Legge, 16 aprile 2015 n. 47, ha modificato la disciplina delle misure cautelari, tra le modifiche introdotte v’è quella all‘art. 275, comma 3, c.p.p., in base alla quale ora la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta solo laddove risultino inadeguate altre misure interdittive o coercitive che potranno essere applicate cumulativamente (vedi art. 299, comma 4, c.p.p.). Viene modificato l’art. 274, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., ora per applicare la custodia cautelare in carcere il pericolo di fuga non deve essere solo concreto ma anche attuale; elementi da desumere non solo dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, ma servono ulteriori elementi. Modificato è poi l’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis): la motivazione inerente la misura cautelare non può più essere fatta per relationem ma serve una autonoma motivazione. Seguono poi le modifiche sui termini di durata delle misure interdittive e sulla presunzione di adeguatezza della misura cautelare massima per taluni reati

la modifica normativa dell’art. 280 comma 2 c.p.p. è retroattiva

l’art. 280 comma 2 c.p.p. è stato innovato dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, di conversione del d. l. 1 luglio 2013, n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Il testo così novellato stabilisce ora che la custodia in carcere possa “essere disposta solo per delitti consumati o tentati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni“.

Ciò premesso, ad avviso di Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48462 :
pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, deve ritenersi che la modifica normativa in esame sia senz’altro applicabile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vigore della su citata l. n. 94/2013

no alla misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza

ad avviso della Cassazione penale (sentenza n. 18969 del 30 aprile 2013) vige il principio che esclude il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che si traducano in un consistente pericolo per la collettività.
Insomma: il mantenimento della misura custodiale deve essere imposto da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.

Chiamaci!