La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco

All’udienza del 21.12.2017 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (in attesa di motivazione) hanno delineato la c.d. colpa medica secondo le interpretando la legge Gelli-Bianco.

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Se necessiti di un parere in materia di colpa medica o se sei coinvolto in un processo penale in particolare nei Tribunali di Avellino o Benevento puoi chiederci un parere

dovere di informazione in materia di feto malformato

Non v’ha dubbio che il primo bersaglio dell’inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall’eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, materialmente, all’arrivo di un figlio menomato… nascendo perciò la legittimità della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla nascita, e dunque del danno biologico e del danno economico… quindi la richiesta dei corrispondenti pregiudizi deve ritenersi consustanzialmente insita nella domanda di risarcimento dei danni derivati dalla nascita, quali il danno biologico in tutte le sue forme e il danno economico, che di quell’inadempimento sia conseguenza immediata e diretta in termini di causalità adeguata.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 marzo 2013 n. 7269

colpa medica

In tema di colpa medica interessanti le argomentazioni di recente proposte dal Tribunale di Pisa (sent. 27.5.2011):

quanto al nesso causale come sarebbe irrazionale pretendere un comportamento comunque inidoneo ad evitare l’evento, altrettanto sarebbe rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui la condotta osservante delle cautele, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe diminuito significativamente il rischio di verificazione dell’evento, cioè avrebbe avuto significative probabilità di salvare il bene protetto.

Circa l’elemento soggettivo del reato una volta accertata sul piano oggettivo la violazione della regola cautelare, occorre sul piano soggettivo accertare l’esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell’agente che concretamente si trova ad agire (cd. Doppio grado della colpa); in altri termini, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto.

Misura soggettiva della colpa, dunque, esigibilità del comportamento lecito dall’agente del caso concreto, che va valutata sia con riferimento alla prevedibilità, che con riguardo all’evitabilità del fatto antigiuridico. In particolare, la prevedibilità altro non è che la possibilità dell’uomo coscienzioso ed avveduto (rectius: dell’agente modello) di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che cioè un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza; la evitabilità è, invece, l’idoneità della regola cautelare a scongiurare o a ridurre il pericolo che quel determinato fatto antigiuridico si realizzi: entrambi questi parametri vanno valutati in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso in cui l’agente si è trovato ad operare

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