Avvocato esperto in Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Se hai necessità di un Avvocato esperto in Cancellazione delle iscrizioni delle “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sei nel posto giusto.

La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia può essere fatta solo dopo che la banca ha valutato la complessiva situazione finanziaria del soggetto, e non può essere fatta per il semplice ritardo nel pagamento del debito oppure per il volontario inadempimento.

L’iscrizione può essere fatta solo dopo l’effettiva verifica da parte della BANCA della esistenza di una situazione patrimoniale del debitore deficitaria GRAVISSIMA e non di una transitoria difficoltà economica o mera insolvenza.

Deve trattarsi insomma di uno stato di difficoltà non temporaneo verificato previa analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà.

Come si fa ad ottenere la Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia ?

Per la Cancellazione è necessaria una delle seguenti circostanze:

  • viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  • il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  • il credito viene ceduto a terzi;
  • l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  • il credito è interamente prescritto;
  • il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Come chiedere la Cancellazione ? 

In uno dei tre modi: -richiesta scritta BdI; -ricorso all’ABF; -ricorso ex art 700 al Tribunale.

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Ristrutturazione del debito ad Avellino

La ristrutturazione del debito è una procedura che prevede un accordo con il quale le condizioni originarie di un prestito (tassi, scadenze, divisa, periodo di garanzia) vengono modificate per alleggerire l’onere del debitore.
La procedura serve per il risanamento dell’impresa o per amministrare meglio la liquidazione su base concordata con i creditori e non fallimentare; essa è regolata dall’art. 182bis della Legge Fallimentare (R.d. 16.3.1942, n. 267); possono usufruire della ristrutturazione debitoria quegli enti pubblici o imprese possedute da privati, che si trovano in una situazione di crisi o di insolvenza e che abbiano i requisiti dimensionali previsti dall’art. 1 della Legge fallimentare.

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