Trattamento Sanitario Obbligatorio: svolta della Corte Costituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali

Trattamento Sanitario Obbligatorio: svolta della Corte Costituzionale sulla tutela dei diritti fondamentali

Con la sentenza n. 76/2025, depositata il 30 maggio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme che regolano il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), rafforzando le garanzie procedurali a tutela della persona.

La questione sollevata

A sollevare il dubbio di legittimità è stata la Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che la normativa vigente – in particolare l’art. 35 della legge n. 833/1978 – non prevede in modo chiaro ed efficace la comunicazione al paziente dei provvedimenti che lo riguardano, né garantisce l’ascolto diretto da parte del giudice tutelare prima della convalida del TSO.

Cosa ha deciso la Corte

La Corte ha stabilito che il trattamento sanitario obbligatorio, pur motivato da esigenze sanitarie e sociali, non può mai prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto:

  • alla libertà personale (art. 13 Cost.),
  • alla difesa (art. 24 Cost.),
  • alla salute (art. 32 Cost.),
  • a un giusto processo (art. 111 Cost.).

Per questo ha dichiarato incostituzionali le norme che non prevedono:

  • la notifica tempestiva al paziente del provvedimento del sindaco che dispone il TSO;
  • l’audizione diretta della persona da parte del giudice tutelare;
  • la comunicazione formale del decreto di convalida del giudice.
Le parole della Corte

Secondo la Corte, la tutela della salute non può essere disgiunta dal rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona. Anche nei casi di compromissione psichica o incapacità, la persona non può essere esautorata dal proprio diritto a sapere, comprendere e reagire alle decisioni che la riguardano.

Gli effetti concreti della sentenza

Questa decisione segna un cambio di paradigma nella gestione del TSO:

  • d’ora in poi, la persona dovrà sempre essere messa a conoscenza dei provvedimenti adottati nei suoi confronti;
  • l’audizione personale del paziente diventa una condizione imprescindibile per la legittimità della convalida;
  • i giudici tutelari dovranno modificare le prassi attuali, che spesso trascurano questi aspetti formali ma sostanziali.
Una garanzia in più per chi è più vulnerabile

La sentenza n. 76/2025 rappresenta una svolta di civiltà giuridica. In un ambito delicatissimo come quello della salute mentale, dove il rischio di abuso o automatismo non è mai del tutto escluso, la Corte ribadisce che la legalità costituzionale non può mai essere sospesa, nemmeno in nome della protezione.

Conclusioni

Con questa pronuncia, la Corte Costituzionale invita il legislatore e gli operatori del diritto a riequilibrare il rapporto tra tutela della salute pubblica e diritti individuali, riaffermando un principio semplice ma essenziale: nessun trattamento può essere imposto senza che la persona venga ascoltata e informata.

Due mamme, un solo figlio: la Corte Costituzionale dice sì

LA CORTE COSTITUZIONALE con SENTENZA N. 68 dell’ANNO 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

La pronuncia deriva da un giudizio promosso dal Tribunale di Lucca nel giugno 2024, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 (norme sulla procreazione medicalmente assistita, PMA), in combinato con l’art. 250 c.c.

Oggetto del contendere: la mancata possibilità per la “madre intenzionale” (la compagna che si sottopone insieme alla madre biologica alla PMA) di essere riconosciuta legalmente come genitore del bambino nato all’estero, all’atto della trascrizione della nascita in Italia.

Dichiarazione di incostituzionalità

La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 8 della legge 40/2004, nella parte in cui sempre nega il riconoscimento legale del figlio anche alla madre intenzionale nei casi di PMA eterologa realizzata all’estero

Ragioni della decisione

Il divieto viola il miglior interesse del minore, che ha diritto a un’origine familiare stabile e riconosciuta già alla nascita.

Crea una discriminazione ingiustificata: riconosce la madre biologica ma non quella che ha assunto congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò contrasta con gli articoli 2 (diritto all’identità), 3 (uguaglianza) e 30 (protezione della famiglia) della Costituzione .

Da oggi, alla trascrizione dell’atto di nascita in Italia, sarà possibile che il figlio nato all’estero sia riconosciuto fin da subito da entrambe le madri (biologica e intenzionale).

La sentenza rappresenta un passo significativo verso il pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e l’eguaglianza dei diritti genitoriali in Italia .

In breve, la Sentenza n. 68/2025 sancisce che, in caso di PMA effettuata legittimamente all’estero da una coppia di donne, entrambe le madri – biologica e intenzionale – devono essere riconosciute dal sistema giuridico italiano sin dalla nascita del minore, nel rispetto del suo diritto all’identità e alla continuità familiare.

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Adozioni anche per i single: la storica svolta della Corte Costituzionale che cambia tutto!

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Sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 (sul diritto del minore a una famiglia), nella parte in cui, rinviando all’art. 6, esclude le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di presentare domanda di idoneità all’adozione internazionale.

Contesto e oggetto del giudizio

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis e 30, comma 1, della legge n. 184/1983, ritenendo che l’esclusione delle persone non coniugate dall’adozione internazionale violi:

  • l’art. 2 Cost. (sviluppo della persona nelle formazioni sociali),
  • l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU (rispetto della vita privata).

La ricorrente, R.B., persona non coniugata, aveva presentato domanda per adottare un minore straniero ma era stata esclusa per mancanza del requisito del matrimonio.

Le argomentazioni del Tribunale rimettente

  • Le norme censurate ostacolano l’adozione da parte di persone singole pur se ritenute idonee.
  • L’interesse del minore è centrale e deve essere valutato in concreto, non in base a presunzioni (come la necessaria bigenitorialità).
  • Il modello familiare è evoluto e la rete familiare “allargata” può offrire un ambiente stabile anche in contesti monoparentali.
  • L’esclusione incide sul diritto alla vita privata e all’autodeterminazione.
  • La normativa non è proporzionata né necessaria in una società democratica.

Le parti intervenute

  • La ricorrente ha ribadito che anche una “famiglia in progetto” può rientrare nella nozione di vita familiare ex art. 8 CEDU, e che in Europa solo l’Italia vieta alle persone singole di adottare minori stranieri.
  • Il Governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto, sostenendo che l’art. 8 CEDU non garantisce un diritto ad adottare e che il miglior interesse del minore richiede una famiglia con entrambi i genitori.

Decisione della Corte

  • Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato sono state respinte.
  • Oggetto del giudizio: l’art. 29-bis, comma 1, è scrutinato nella parte in cui, rinviando all’art. 6, impedisce alle persone singole (non coniugate) di presentare domanda di adozione internazionale.
  • Esclusione ingiustificata: la norma viola i diritti fondamentali perché non proporzionata né necessaria. La persona singola può garantire un ambiente stabile, come dimostrano già altre norme della legge che ammettono l’adozione in casi particolari da parte di single.
  • La scelta del legislatore, sebbene storicamente orientata alla bigenitorialità coniugata, non può oggi giustificare un divieto assoluto all’adozione per persone non coniugate.
  • Test di proporzionalità: la Corte applica il test per valutare l’interferenza con la vita privata e l’autodeterminazione, e conclude che l’esclusione della persona singola non è né proporzionata né legittima in una società democratica.

Effetti della sentenza

  • La persona singola può ora presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, purché soddisfi gli altri requisiti previsti (età, idoneità affettiva, capacità educativa ed economica).
  • Il minore adottato avrà lo status unico di figlio (art. 315 c.c.).

Conclusione

Con questa storica pronuncia, la Corte Costituzionale amplia i diritti delle persone singole e riconosce, in nome del superiore interesse del minore e della libertà personale, il diritto anche dei non coniugati di accedere all’adozione internazionale, superando una discriminazione normativa ormai non più giustificabile.

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La Rapina può essere di lieve entità

LA CORTE COSTITUZIONALE con SENTENZA N. 86 dell’ANNO 2024 ha:

1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

2) dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

SENTENZA N. 5 del 2024 – Il Giudice può superare l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando

Con SENTENZA N. 5 dell’ANNO 2024 la CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

Così è stato deciso il 23 novembre 2023, con sentenza depositata in  il 18 gennaio 2024 (pres. BARBERA e relatore la dott.ssa SAN GIORGIO).

Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale Avellino

Avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale Avellino

L’Avv. Danilo Iacobacci e l’Avv. Fabiola De Stefano sono abilitati al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale, la quale decide circa le leggi (statali e regionali) ed i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, oltre che le accuse mosse contro il Presidente della Repubblica.

La Corte si occupa di giudicare, formalmente, in termini di legittimità, ossia la conformità alla Costituzione di atti e di comportamenti, nonché  in termini di compatibilità, ossia di congruità delle scelte legislative o concernenti lo svolgimento delle funzioni rispetto all’insieme dei princìpi e delle regole della Costituzione.

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