LA CORTE COSTITUZIONALE con SENTENZA N. 68 dell’ANNO 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
La pronuncia deriva da un giudizio promosso dal Tribunale di Lucca nel giugno 2024, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della legge 40/2004 (norme sulla procreazione medicalmente assistita, PMA), in combinato con l’art. 250 c.c.
Oggetto del contendere: la mancata possibilità per la “madre intenzionale” (la compagna che si sottopone insieme alla madre biologica alla PMA) di essere riconosciuta legalmente come genitore del bambino nato all’estero, all’atto della trascrizione della nascita in Italia.
Dichiarazione di incostituzionalità
La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 8 della legge 40/2004, nella parte in cui sempre nega il riconoscimento legale del figlio anche alla madre intenzionale nei casi di PMA eterologa realizzata all’estero
Ragioni della decisione
Il divieto viola il miglior interesse del minore, che ha diritto a un’origine familiare stabile e riconosciuta già alla nascita.
Crea una discriminazione ingiustificata: riconosce la madre biologica ma non quella che ha assunto congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ciò contrasta con gli articoli 2 (diritto all’identità), 3 (uguaglianza) e 30 (protezione della famiglia) della Costituzione .
Da oggi, alla trascrizione dell’atto di nascita in Italia, sarà possibile che il figlio nato all’estero sia riconosciuto fin da subito da entrambe le madri (biologica e intenzionale).
La sentenza rappresenta un passo significativo verso il pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e l’eguaglianza dei diritti genitoriali in Italia .
In breve, la Sentenza n. 68/2025 sancisce che, in caso di PMA effettuata legittimamente all’estero da una coppia di donne, entrambe le madri – biologica e intenzionale – devono essere riconosciute dal sistema giuridico italiano sin dalla nascita del minore, nel rispetto del suo diritto all’identità e alla continuità familiare.