Nessuna preclusione temporale al mutamento del sesso.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30125 del 2017, ad avviso della quale la previsione temporale contenuta nella L. n. 164 del 1982, art. 6, comma 1, non determina alcuna limitazione alla proposizione della domanda giudiziale di rettificazione dell’attribuzione di sesso da parte del soggetto che si sia sottoposto ad intervento medico chirurgico di adeguamento del sesso prima dell’entrata in vigore di tale legge.