L’amministratore di condominio non è esonerato da responsabilità penali nemmeno se l’assemblea dei condomini gli chiede espressamente di non procedere con l’analisi delle acque o con gli adempimenti previsti dalla legge.

L‘amministratore di condominio non è esonerato da responsabilità penali nemmeno se l’assemblea dei condomini gli chiede espressamente di non procedere con l’analisi delle acque o con gli adempimenti previsti dalla legge.

di Avv. Fabiola De Stefano

Ecco perché:

Obblighi derivanti dalla legge, non dalla volontà dell’assemblea

L’obbligo di garantire la salubrità dell’acqua potabile discende direttamente dal Decreto Legislativo n. 18/2023, che recepisce la direttiva UE 2020/2184.
Gli obblighi sono imposti in capo al “gestore della distribuzione interna”, ossia l’amministratore, che ha una responsabilità diretta e personale, anche di tipo penale, in caso di negligenza o omissione.

Responsabilità penale è personale e non delegabile

In diritto penale vige il principio della personalità della responsabilità penale: un comportamento contrario alla legge non può essere giustificato dal consenso di terzi (in questo caso, i condomini).

Possibili reati in caso di omessa analisi

Se l’acqua risulta contaminata o insalubre e l’amministratore ha omesso i controlli, potrebbe configurarsi, ad esempio:

    • il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), se ci sono danni alla salute,
    • l’omessa denuncia di situazioni di pericolo per la salute pubblica,
    • violazione di norme in materia di igiene e sicurezza.
I condomini non possono deliberare in contrasto con norme imperative

Una delibera assembleare che imponga all’amministratore di non rispettare la legge è nullo o comunque inefficace, perché contrasta con norme imperative poste a tutela della salute pubblica (art. 1418 c.c.).

In sintesi: L’amministratore è tenuto a eseguire le analisi e gestire il rischio, anche contro la volontà dei condomini.

Una delibera contraria non lo libera da responsabilità e, anzi, potrebbe essere usata contro di lui in caso di problemi. Se i condomini insistono, l’amministratore dovrebbe formalizzare il dissenso e procedere comunque, tutelando sé stesso e i residenti.

Se vuoi una consulenza in diritto condominiale contattaci!

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale ad Avellino

L’ Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in diritto condominiale.

In particolare si occupa della fase contenziosa e precontenziosa, ma anche della fase stragiudiziale, delle seguenti tematiche condominiali:

CONDOMINIO IN GENERALE, definizione e natura giuridica;

PARTI COMUNI ex Art. 1117 c.c., Cosa sono le parti comuni, Il suolo, Le fondazioni, I muri maestri, Le facciate, I tetti, i lastrici solari e le terrazze a livello, I sottotetti, Le scale, portoni d’ingresso, pilastri e le travi portanti, vestiboli, gli anditi e i portici, cortili, Beni comuni necessari, Portineria e altri locali comuni, Opere e manufatti destinati all’uso comune, Gli ascensori, Il decoro architettonico, I balconi, le verande e le finestre, Chi paga le spese per la riparazione dei balconi, Diritti dei condomini sulle cose comuni e indivisibilità, Le innovazioni, Le aree destinate a parcheggio, Il posto auto in condominio;

RIPARTIZIONE DELLE SPESE, ripartizione delle spese in base all’accordo delle parti, criterio legale di ripartizione delle spese, tabelle millesimali, tabelle millesimali contrattuali, tabelle millesimali c.d. giudiziali, tabelle millesimali c.d. assembleari, approvazione delle tabelle millesimali e casi concreti, natura delle obbligazioni condominiali, fondo cassa (o fondo speciale), debiti contratti dal condominio;

ORGANI DEL CONDOMINIO, l’amministratore di condominio, revoca dell’amministratore di condominio, attribuzioni dell’amministratore di condominio e la natura del suo rapporto con il condominio, rappresentanza dell’amministratore, provvedimenti dell’amministratore, prorogatio dei poteri dell’amministratore, amministratore di condominio e la privacy, obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, assemblea condominiale, consiglio dei condomini, ruolo del singolo condomino, condominio e la privacy, Telecamere in condominio;

CONDOMINIO ED AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA, liti attive e passive, decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, dissenso rispetto alle liti, impugnazione delle delibere condominiali, mediazione in condominio;

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, regolamento condominiale, procedura per l’approvazione del regolamento condominiale, revisione del regolamento condominiale, multa condominiale, etc.

Se hai dubbi, necessità di un parere legale, o devi iniziare un giudizio in materia di condominio contattala

o scrivici

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Oggetto (richiesto)

    Il tuo messaggio (richiesto)

     

    la legittimazione ad agire per la veduta appartiene ai singoli condomini

    In materia condominiale la “legittimazione ad agire per la specifica tutela dei diritti di veduta non può che appartenere ai singoli condomini.
    In assenza di ogni altra allegazione quanto alla possibilità di coesistenza di vedute di singoli condomini e di vedute quali, ad esempio, quelle delle finestre delle scale del condominio, il diritto di veduta a favore delle singole unità abitative è proprio del titolare della proprietà di ciascun singola appartamento e, pertanto, non del Condominio, ma del singolo condomino-proprietario”…
    Cassazione Civile sent.n. 1549/2016

    Amministratore Condominiale ad Altavilla Irpina | Amministrazione Condomini

     

    L’avv. Fabiola De Stefano svolge la funzione di amministratore condominiale di immobili siti nel Comune di Altavilla Irpina; l’amministratore è l’organo esecutivo del condominio, ne amministra e gestisce i beni comuni e dà esecuzione alle delibere dell’assemblea; la nomina di un amministratore è obbligatoria quando siano superati gli otto condomini, ha durata di un anno ed è rinnovabile.

    Se hai bisogno di un amministratore condominiale ad Altavilla Irpina contatta il n. 3400677673  o l’email fds@studiolegaledesia.com o usa il modulo dei contatti del sito

    Chiamaci!