E’ obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino al momento della delibera assembleare ha disposto l’esecuzione dei lavori.
Il fatto che poi abbia venduto l’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti i lavori può solo impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma sicuramente non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.
così deciso dalla Cassazione civile con Ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017