liberazione anticipata: condotte anche successive al semestre detentivo possono assumere rilevanza negativa ma con congrua motivazione

…Questa Corte suprema di cassazione ha fissato i principi di diritto, ormai consolidati, secondo i quali in tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non deve essere intesa in senso rigido, giacchè l’accertamento della rispondenza al trattamento rieducativo, anche se legislativamente legato a siffatta cadenza temporale, implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall’articolo 13 dell’Ordinamento Penitenziario, sicchè condotte anche successive, non comprese nel semestre o nei semestri scrutinati, possono assumere rilevanza negativa – alla stregua dei criteri della gravi-là. del comportamento e della contiguità o prossimità temporale – quali “indici della mancanza di reale disponibilità al trattamento per l’intero arco di tempo” (v. per tutte Sez. 1, n. 6615 M 11/12/1996 dep. 27/02/1997, P.M. in proc. Tollais, Rv. 206971 e, da ultimo, Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011 – dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677); ma, in tal caso, incombe al giudice di merito il dovere di indicare puntualmente i motivi in base ai quali detta condotta viene a proiettare i propri effetti oltre il periodo semestrale in cui si è realizzata (Sez. 1, n. 777 del 06/02/1996 – dep. 12/03/1996, Galeandro, Rv. 203990), con valutazione approfondita in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva (Sez. 1, n. 5819 del 22/10/1999 – dep. 04/01/2000, Signoriello, Rv. 215119). Orbene, nella specie, il Tribunale di sorveglianza non ha dato conto di siffatta doverosa disamina, in quanto dal provvedimento impugnato neppure è dato desumere il titolo del reato o dei reati, commessi dal condannato dopo i semestri in valutazione, nè l’epoca della commissione. Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Napoli, il quale si uniformerà ai principi di diritto richiamati che questa Corte suprema di cassazione enuncia ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.

Cass. pen., Sez. I, 5.2.2013, n. 5738

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