una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate

…Secondo il principio statuito dalle sezioni unite di questa corte nell’anno 2002 (Cass., Sez. Un., n. 25161/2002, Rv. 221660), la competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell’ambito di procedimento penale appartiene, nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell’esecuzione; nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell’art. 666 c.p.p..
Sulla base di tale premessa – ad eccezione di un’unica decisione assunta nel 2004 da questa stessa sezione della corte di cassazione (secondo cui deve ritenersi competente il pubblico ministero a decidere sulla richiesta di liquidazione del compenso del custode qualora il procedimento si concluda con provvedimento di archiviazione: Cass., Sez. 4, n. 26993/2004, Rv. 229661), si è in seguito affermato e consolidato il principio secondo cui deve ritenersi abnorme il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari dispone la trasmissione al pubblico ministero della richiesta di liquidazione delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, in quanto l’espressione “magistrato che procede” di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, dev’essere intesa quale indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero, deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate (Cass., Sez. 5, n. 9222/2006, Rv. 233770; Cass., Sez. 4, n. 31324/2005, Rv. 231724; Cass., Sez. 4, n. 27915/2005, Rv. 23181;Cass., Sez. 4, n. 11195/2005, Rv. 231196).
In particolare, nella sentenza Cass., Sez. 5, n. 9222/2006, Rv.233770, cit., la corte da atto che il segnalato contrasto insorto tra le citate sentenze Cass., Sez. 4, n. 26993/2004, Rv. 229661 (indicata come prima), e le successive sentenze Cass., Sez. 4, n. 31324/2005, Rv. 231724, e Cass., Sez. 4, n. 11195/2005, Rv. 231196, della stessa sezione, deve ritenersi superato sempre dalla giurisprudenza della medesima sezione d’origine (v. Cass., Sez. 4, n. 27915/2005, Rv.23181, cit.), che ha lasciato isolato l’unico precedente (il primo menzionato), secondo il quale competente alla liquidazione delle spese di sequestro è il pubblico ministero, anche in caso di archiviazione.
L’espressione magistrato che procede, di cui al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 68, infatti, dev’essere intesa come indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del procedimento:pertanto, salvo restituzione diretta delle cose in sequestro da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini, una volta che il giudice abbia accolto la sua richiesta di archiviazione, all’evidenza dispone anche detta sorte di quanto sequestrato, posto, tra l’altro, che solo il giudice può poi autorizzare la riapertura delle indagini, ex art. 414 c.p.p..
Questa corte, nel condividere l’indirizzo interpretativo maggioritario venutosi così consolidando, ritiene pertanto di dover giudicare abnorme o provvedimento in questa sede impugnato, non potendo il giudice spogliarsi di un dovere istituzionale, correlato alla sua disponibilità del procedimento, una volta investito di decisione al riguardo.
Sul punto, è appena il caso di sottolineare come debba considerarsi abnorme, non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadratole nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (Cass. Sez. Un., n. 26/1999, Rv. 215094), tenendo conto che l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo), quanto quello profilo funzionale, là dove, pur non ponendosi al di mori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr., ex multa, Cass., Sez. 4, n. 44558/2008, Rv.242003. Da ultimo, per una complessiva ricognizione sul tema dell’abnormità nell’ambito delle categorie processuali, Cass., Sez. 4, n. 3313/2013, Ud. 6 dicembre 2012).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pertanto disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento con la conseguente trasmissione degli atti al giudice di pace di Avellino…

Cass. pen., Sez. IV, 12.2.2013, n. 7029

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