Illegittimo visto di censura della corrispondenza intrattenuta con i difensori di detenuti al 41-bis

Con SENTENZA N. 18 dell’ANNO 2022, LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

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