art. 186 non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente

…nel nostro ordinamento vige il “principio di legalità” secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri. Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al terzo comma dell’art. 186, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del codice di procedura penale che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione: art. 132 (accompagnamento coattivo dell’imputato); art. 133 (accompagnamento coattivo di altre persone); art. 349, c. 4, (accompagnamento per identificazione); art. 376 (accompagnamento coattivo per procedere ad interrogatorio o confronto); art. 399 (accompagnamento coattivo in sede di incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento coattivo dell’imputato in dibattimento). Ne consegue da quanto detto, che essendo stato intimato al B., da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della libertà del predetto B.; il suo rifiuto all’adempimento di un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’art. 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni…

Cass.pen., sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21192

oggetto del sequestro preventivo

…oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti…
Cass. pen. Sez. VI, 4.6.2012, n. 21474

aggravante speciale delle più persone riunite

ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia; a ciò si giunge sia attravreso l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione/determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem, e sia il criterio logico/sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.

Cass.pen., sez. Unite, 5 giugno 2012, n. 21837

violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale

la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ. In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo…

Cass.civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652

tentativo punibile e atti preparatori

ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri e propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo, di tempo, di mezzi, ecc.) fanno fondatamente ritenere che l’azione – considerata come l’insieme dei suddetti atti – abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che l’agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall’imminente progettato delitto, e che il medesimo sarà commesso

Cass. pen., Sez. II,  2 aprile 2012, n. 12175

L’esimente ricorre in caso di attività di parlamentare espletata fuori dal Parlamento soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione

ad avviso della Cassazione “…L’esimente ricorre in caso di attività di parlamentare espletata fuori dal Parlamento soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione, essendo sostanzialmente riproduttiva di un’opinione espressa in sede parlamentare e quindi legata da nesso funzionale con quest’ultima, dalla quale abbia finalità divulgativa…”, aveva errato quindi il Giudice pace di Viterbo che “…senza svolgere alcuna indagine al riguardo, preso atto della delibera della Camera favorevole all’applicazione dell’art. 68 Cost., si è limitato ad osservare che le opinioni espresse da Berlusconi su Di Pietro, nel corso di un comizio elettorale, erano, per ciò solo, espressione dell’esercizio della funzione parlamentare, trascurando che l’attività “extra moenia” del parlamentare, quale quella in questione, per essere coperta dall’esimente, deve riprodurre attività svolta in sede istituzionale…”; laddove tale verifica era invece “….necessaria in quanto da un lato l’opinione su Di Pietro era stata espressa da Berlusconi in un comizio elettorale, sede di per sé estranea all’esercizio delle funzioni parlamentari, dall’altro le espressioni utilizzate non riguardavano la figura di uomo politico dell’antagonista, ma attingevano la sua sfera personale e professionale…”; ed ancora “…l’articolo 3 della legge 140 del 2003 – che innova la disciplina applicativa dell’art. 68 della Costituzione – esplicita, ma non amplia, il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che prestino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o “extra moenia”…”

Cass.pen., Sez. V, dep. 10 maggio 2012, n. 17700

costituzionalmente illegittimo l’art. 275

è costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel caso sussistano elementi utili a dimostrare nel caso concreto l’adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, che dette misure siano applicate con riguardo al delitto associazione per delinquere, quando finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Corte cost., 3 maggio 2012, n.  110

obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro

Il contenuto dell’obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro, discendente dalla posizione di garanzia del genitore, risiede in tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa; e non coincide necessariamente con quello di denuncia del coniuge responsabile degli abusi sessuali, ma comprende ogni condotta comunque idonea ad impedire o far cessare la violenza, come, ad esempio, l’allontanamento del figlio vittima di violenza sessuale dall’abitazione familiare.
Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1369

danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635

il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio la Casazione ha quindi ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi in cui l’autore del medesimo aveva cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato.
Cass.pen., n. 8555/2012

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

riguardo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale; ed il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
Cass.pen., n. 1855/2012

Chiamaci!