è incostituzionale il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo

La Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2014 ha dichiarato l’incompatibilità con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione) del divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.

In particolare la Consulta ha:
1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

3) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3;

4) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004.

 

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