Furto di energia elettrica: esclusione dell’aggravante “su cose destinate a pubblico servizio” (Tribunale di Siena, 29 aprile 2025)
Introduzione
Il 24 luglio 2025 è stata pubblicata nella rubrica Sistema Penale la sentenza del Tribunale di Siena (giudicante S. Spina), n. 190 del 29 aprile 2025, che ha escluso l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità) nel caso di furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo: conseguentemente, è stata disposta la non prosecuzione del procedimento per difetto della condizione di procedibilità ex art. 529, comma 1 c.p.p. (sistemapenale.it).
1. Contesto normativo e impatto della riforma Cartabia
- Con la riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il furto commesso con mezzo fraudolento ha visto un cambiamento nel regime di procedibilità: l’aggravante dell’energia destinata a servizio pubblico assume un ruolo fondamentale, poiché solo se contestata può garantire la procedibilità d’ufficio. (sistemapenale.it).
- In passato, questa aggravante veniva spesso connessa alla natura pubblicistica dell’energia, anche senza esplicita contestazione: oggi, tuttavia, ciò genera incertezza circa l’esercizio dei diritti difensivi e l’avvio dell’azione penale.
2. Il contrasto giurisprudenziale: contestazione “in fatto” sì o no?
- Orientamento favorevole: alcune pronunce (es. Cass. Sez. IV 7 novembre 2023, n. 48529; Sez. V 1° agosto 2023, n. 33824) ritengono legittima la contestazione in fatto anche con mero richiamo generico alla natura dell’energia, purché consenta al difensore di esercitare correttamente i diritti di difesa. (sistemapenale.it).
- Orientamento restrittivo: altre sezioni (es. Cass. Sez. V, 22 gennaio 2024, n. 3741) evidenziano la natura valutativa dell’aggravante, richiedendo una specifica contestazione basata su elementi di fatto e contesto normativo. (sistemapenale.it).
- Approfondimento dottrinale (Obiettivo Magistrato, febbraio 2025): si afferma la legittimità della contestazione in fatto della circostanza aggravante, in quanto l’energia elettrica è indubbiamente un bene destinato a pubblico servizio, idoneo a soddisfare bisogni di rilevanza pubblica. (ilDiritto – Quotidiano giuridico).
3. Conferme dalla Cassazione sulla procedibilità d’ufficio
La Cassazione, con la sentenza Sez. V n. 19095 del 22 maggio 2025, ha chiarito che l’aggravante va riferita all’energia elettrica in quanto tale – bene funzionalmente collegato all’erogazione del servizio pubblico – e non al misuratore (contatore): ne deriva la procedibilità d’ufficio anche nei casi di manomissione del contatore o allaccio diretto. (tutino.sicilia.it)
Ulteriori conferme derivano dalla sentenza Sez. V n. 20228/2025 (trib. 6 maggio 2025, depositata il 30 maggio 2025), secondo cui la “cosa” oggetto del furto è l’energia stessa, non il contatore, e la destinazione a servizio pubblico va individuata nella fruizione collettiva del bene sottratto. (TERZULTIMA FERMATA)
4. Implicazioni pratiche per difesa penale e azione penale
- Se l’imputazione non contesta esplicitamente l’aggravante in fatto, le difese potrebbero chiedere la non procedibilità – come è avvenuto nel caso di Siena.
- Tuttavia, la Cassazione ribadisce che, quando il furto riguarda energia elettrica sottratta con modalità collegate al servizio collettivo, va sempre riconosciuta l’aggravante e si procede d’ufficio.
- È dunque cruciale strutturare con precisione la formulazione dell’imputazione e delle contestazioni aggravanti per evitare definizioni ambigue.
Conclusione
La sentenza del Tribunale di Siena del 29 aprile 2025 offre un esempio concreto delle criticità emerse nell’applicazione della riforma Cartabia al furto di energia elettrica: l’esclusione dell’aggravante ha condotto direttamente all’improcedibilità del reato. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’energia resta bene destinato a servizio pubblico, rendendo il reato aggressivo verso interessi collettivi procedibile d’ufficio. Il dibattito sul grado di specificità della contestazione “in fatto” resta aperto, con rilevanti ricadute nel mondo giurisprudenziale e dottrinale.