Per la Cassazione il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni, il cui valore superi i parametri previsti dall’art. 2875 c.c. rispetto al credito garantito, incorre nella responsabilità prevista dall’art. 96, comma 2, c.p.c., configurandosi un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.
Cass.civ., sez III, 5/4/2016, n. 6533