Disabilità e diritto di famiglia: Cassazione stabilisce limiti all’assegnazione della casa
(A cura dell’ Avv. Fabiola De Stefano – Studio Legale De Stefano & Iacobacci, Avellino)
Recentemente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23443 del 18 agosto 2025, ha fissato un principio essenziale nell’ambito del diritto di famiglia: l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente con figlio maggiorenne disabile non è automatica, ma condizionata alla sussistenza di una convivenza stabile e attuale, concretamente verificabile.
Qual è la novità introdotta
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La causa prendeva spunto da un caso in cui il figlio con disabilità grave era ricoverato in strutture residenziali già dal 2018. Nonostante ciò, la madre aveva ottenuto l’assegnazione dell’abitazione, giustificando che la casa fosse “luogo affettivo” e che, un giorno, la figlia potesse tornarvi.
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La Cassazione ha accolto il ricorso del padre: in assenza di una convivenza attuale e reale, non può sussistere il diritto all’assegnazione. Non basta il mero ricordo del legame affettivo, né la speranza di un ritorno futuro incerto.
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Il presupposto “indefettibile” è che la persona disabile e il genitore convivano nel momento dell’assegnazione e che il genitore fornisca cura, assistenza quotidiana e sostegno pratico.
Perché questa pronuncia è rilevante
Questo orientamento rappresenta un equilibrio tra due esigenze fondamentali:
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Tutela della persona con disabilità: il diritto alla casa familiare è riconosciuto anche per i figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 337-septies c.c.
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Realismo giuridico: non si può trasformare quel diritto in un beneficio automatico, scollegato dalla vita concreta. È infatti indispensabile che per l’assegnazione vi sia un legame attuale con l’abitazione.
La Cassazione richiama il principio secondo cui la tutela non può basarsi su ipotesi futuribili, ma deve essere ancorata al contesto reale e attuale.
Implicazioni pratiche per genitori e figure di tutela
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Chi chiede l’assegnazione deve provare la convivenza attuale con il figlio disabile, non un progetto o un possibile ritorno.
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Chi resiste all’assegnazione può contestare l’istanza se manca la convivenza o se questa è cessata.
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È essenziale raccogliere prove documentali: residenza effettiva, contratti, atti di cura e assistenza quotidiana, relazioni mediche che dimostrino il legame con l’abitazione.
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Il giudice, nel nuovo esame, dovrà verificare concretamente se il legame è presente e stabile, non semplicemente ipotizzato.
In sintesi
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L’assegnazione automatica della casa non è più possibile se manca convivenza.
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È indispensabile che il genitore e il figlio disabile vivano insieme concretamente al momento della decisione.
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Chi chiede il riconoscimento deve produrre elementi oggettivi di convivenza e assistenza.
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Se stai valutando o hai ricevuto una richiesta di assegnazione della casa familiare in presenza di figlio con disabilità, lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci può assisterti:
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Analisi della situazione concreta e della convivenza attuale
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Preparazione della domanda o della difesa in giudizio
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Raccolta documentale e gestione della strategia processuale