Violenza sessuale e consenso: cosa cambia con la riforma e perché riguarda tutti

Violenza sessuale e consenso: cosa cambia con la riforma e perché riguarda tutti

a cura di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Introduzione

La riforma del reato di violenza sessuale segna un cambio di paradigma: al centro non c’è più soltanto la forza o la minaccia, ma il consenso libero, esplicito e attuale. Si passa, in sostanza, dalla logica del “no significa no” a quella del “solo sì è sì”.

In questo articolo analizziamo cosa cambia nella legge, quali sono le conseguenze per vittime e imputati e quali impatti pratici si avranno per aziende, enti e professionisti del diritto.

Dal vecchio reato di violenza sessuale al modello basato sul consenso

Per anni la disciplina della violenza sessuale ha ruotato attorno a concetti come:

  • uso di violenza o minaccia;

  • abuso di condizioni di inferiorità psichica o fisica;

  • sorpresa o impossibilità di difesa della vittima.

Con la riforma, l’attenzione si sposta sul consenso, che deve essere:

  • libero, cioè non condizionato da minacce, pressioni o ricatti;

  • esplicito, quindi chiaramente espresso e non semplicemente presunto;

  • attuale, e dunque revocabile in qualsiasi momento.

Questo significa che l’assenza di resistenza fisica non può più essere letta automaticamente come consenso. Diventa centrale valutare il contesto, la posizione delle parti, l’eventuale squilibrio di potere.

Cosa cambia nei procedimenti penali

Per le persone offese

Per le presunte vittime, la riforma introduce:

  • un riconoscimento più coerente delle situazioni in cui la paura o la dipendenza impediscono una reazione fisica;

  • una maggiore attenzione alle dinamiche di manipolazione, controllo, subordinazione;

  • la possibilità di valorizzare, sul piano probatorio, anche elementi diversi dal semplice “rifiuto fisico”.

Per gli imputati e le difese

Per chi è accusato di violenza sessuale, il nuovo impianto pone interrogativi delicati:

  • come si dimostra il consenso esplicito?

  • quali comportamenti possono essere interpretati come consenso e quali come semplice tolleranza o ambiguità?

  • quali saranno i nuovi criteri giurisprudenziali per distinguere tra condotte penalmente rilevanti e condotte solo moralmente discutibili?

La fase che si apre sarà verosimilmente caratterizzata da contrasti interpretativi tra giudici, con un ruolo centrale della Cassazione nel fissare i paletti.

Implicazioni per aziende, enti e organizzazioni

La riforma sul consenso non resta confinata al processo penale. Ha riflessi importanti anche su:

  • Regolamenti aziendali e codici etici in tema di molestie e discriminazioni;

  • procedure HR per la gestione delle segnalazioni di comportamenti a sfondo sessuale;

  • sistemi di prevenzione ex d.lgs. 231/2001, soprattutto nei modelli relativi ai reati contro la persona.

Per aziende, associazioni, enti pubblici e privati è consigliabile:

  • aggiornare i regolamenti interni, inserendo il riferimento al concetto di consenso esplicito;

  • formare dirigenti, responsabili HR e RSPP su molestie, violenza e cultura del consenso;

  • predisporre canali di segnalazione efficaci e riservati (anche in ottica di whistleblowing).

Il ruolo dell’avvocato

Uno studio legale può affiancare:

  • le persone offese, nella tutela penale e nella richiesta di risarcimento;

  • gli imputati, nella costruzione di una linea difensiva rispettosa delle nuove categorie giuridiche;

  • le imprese, nell’adeguamento di policy interne e modelli organizzativi.


Se hai dubbi su come la riforma possa incidere su una vicenda concreta o sulle politiche interne della tua azienda, è opportuno chiedere una consulenza legale personalizzata.
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