Decreto ingiuntivo: cosa fare nei 40 giorni per l’opposizione
Ricevere un decreto ingiuntivo può generare preoccupazione, ma è importante sapere che la legge riconosce al debitore un termine preciso e strumenti concreti per far valere le proprie ragioni. Vediamo insieme cosa prevede la normativa e come muoversi correttamente.
Cos’è un decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice, su richiesta del creditore, con cui si ordina al debitore di pagare una somma di denaro (o consegnare una cosa determinata) entro un termine stabilito, in genere 40 giorni. Viene emesso senza che il debitore sia stato preventivamente ascoltato, sulla base di prove scritte fornite dal creditore (fatture, contratti, cambiali, estratti conto).
Proprio perché emesso senza contraddittorio, la legge concede al debitore la possibilità di opporsi, contestando in tutto o in parte la pretesa.
Il termine dei 40 giorni: come si calcola
Dalla notifica del decreto ingiuntivo decorrono 40 giorni per proporre opposizione (il termine può essere diverso — 50 o 65 giorni — se il creditore o il debitore risiedono all’estero, secondo quanto previsto dal decreto stesso).
Esempio pratico: se il decreto viene notificato il 3 settembre, il termine per l’opposizione scade il 13 ottobre. È fondamentale calcolare la data con precisione, perché il termine è perentorio: superato, il decreto diventa definitivo e acquista efficacia di titolo esecutivo pieno.
Come si presenta l’opposizione
L’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.), instaurando così un vero e proprio giudizio ordinario in cui il debitore diventa formalmente “opponente” e il creditore “opposto”.
Nell’atto è necessario indicare in modo puntuale i motivi di opposizione: contestazione del credito, vizi del procedimento monitorio, eccezioni di prescrizione, compensazione con altri crediti, o qualsiasi altra difesa di merito.
La sospensione della provvisoria esecutorietà
Un aspetto spesso decisivo riguarda la provvisoria esecutorietà: se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, il creditore può procedere al recupero forzato del credito anche durante il giudizio di opposizione.
In presenza di gravi motivi, l’opponente può chiedere al giudice, con la stessa citazione in opposizione, la sospensione della provvisoria esecutorietà. È una valutazione tecnica che richiede di documentare solidità delle contestazioni sollevate.
Cosa succede se non ci si oppone
Se il termine di 40 giorni decorre senza opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo e il creditore può procedere direttamente con il pignoramento di beni, conti correnti o stipendio, senza ulteriori possibilità di contestazione nel merito (salvo casi eccezionali di opposizione tardiva per vizi di notifica).
Domande frequenti
Quanto tempo ho per opporre un decreto ingiuntivo?
Generalmente 40 giorni dalla notifica, salvo termini più lunghi per parti residenti all’estero.
Posso opporre un decreto ingiuntivo anche dopo i 40 giorni?
Solo in casi eccezionali, ad esempio se si dimostra un vizio nella notifica che ha impedito di venirne a conoscenza tempestivamente (opposizione tardiva, art. 650 c.p.c.).
L’opposizione blocca automaticamente il pignoramento?
No. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, occorre chiedere espressamente la sospensione al giudice, dimostrando gravi motivi.