è tutelata dal diritto di autore anche un’opera non ancora pubblicata

…Il diritto di autore nel nostro sistema fonda anzitutto sul principio di cui all’art. 2575 c.c., secondo il quale formano oggetto del diritto di autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative………, qualunque ne sia il modo o forma di espressione”.

Come è stato osservato da autorevole dottrina, divenuta comune presupposto dei ragionamenti sulla protezione di cui si tratta, oggetto del diritto di autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una “sorgente di utilità”. Essa, è considerata dunque quale manifestazione del pensiero dell’autore ovvero è stato scritto “messaggio personale di questo agli altri uomini”. Detta realtà pregiuridica ha condotto la legge al riconoscimento di interessi personali dell’autore, degni di tutela, in relazione all’opera stessa ed alla sua circolazione.

E’ insegnamento altrettanto autorevole, antico e consolidato, secondo il quale tale norma del codice civile ha superato l’atteggiamento prudente della legge speciale chiarendo per l’appunto che l’opera è tutelata, e dunque sussiste, “qualunque ne sia il modo o forma di espressione”. Dunque se è vero che l’edizione di un’opera letteraria toglie ogni dubbio circa la sua esistenza e la sua tutelabilità, ciò non esclude affatto, come ritiene il ricorrente, che opera, ovvero compiuta espressione del suo autore vi possa essere anche prima della edizione. Posto che nell’inedito sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e dunque una forma come tale riconoscibile è riconducibile al soggetto autore(Cass. Nn. 15.496 del 2004, 24594 del 2005, 25173 del 2011, citate anche ma non sempre ben intese dalla difesa del ricorrente).

E’ opportuno precisare che l’opera inedita, in conclusione, può essere opera nel senso che in questa sede rileva. Essa non è, per questo, opera incompleta, per quanto, è il caso di chiarire per completezza di ragionamento, anche nell’opera incompleta, ovvero nell’opera che non è giunta al compimento immaginato dall’autore, possono ravvisarsi tanto la creatività quanto la soggettività, nel senso del carattere soggettivamente creativo che l’autore le ha impresso.

La norma dell’art. 185,dunque, laddove afferma che la legge in questione sì applica a tutte le opere di autori italiani e stranieri,” dovunque pubblicate per la prima volta in Italia”, è norma di organizzazione delle tutele del diritto di autore nello spazio. Essa, in definitiva, promette la propria protezione a tutte le opere pubblicate in Italia ancorchè esse possono essere pubblicate anche in altri paesi regolati da norme diverse. Non esclude affatto, con ciò, di tutelare un’opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, purchè essa sia per l’appunto come nel caso di specie rileva, dotata del carattere di appartenenza alla letteratura.

Dunque non trovano protezione nell’ambito della legge di cui si tratta, solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l’appunto compiute in quanti realizzatrici del progetto creativo….

Cass.civ., Sez.I, 19 ottobre 2012 n. 18037

non è mai rimovibile l’ascensore che serve gli-anziani ed i disabili del palazzo

Cass.Civ., sez. II, sent. n. 18334/2012:

vigente il dovere di “rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all’applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici” … “sono state introdotte disposizioni generali per la costruzione degli edifici privati e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese all’eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone disabili“… visto che “la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute” degli anziani e dei disabili tanto da poter “assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione“.

norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro

la Corte di Appello ha correttamente considerato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della possibile negligenza con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni; e che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo.
Invero, le considerazioni svolte dalla Corte territoriale si collocano nell’alveo dell’orientamento espresso ripetutamente da questa Suprema Corte di Cassazione, In riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Si è, infatti, chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sull’imprenditore risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 8676, del 14.06.1996, dep. 24.09.1996, Rv. 206012; Cass., Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 20.03.2000, Rv. 215686; Cass. Sez. 4, sentenza n. 12115 del 3.06.1999, dep. 22.10.1999, Rv. 214999). La Suprema Corte ha pure osservato che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore – come certamente è avvenuto nel caso di specie – che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109)…

telefoni cordless e cellulari all’orecchio e neurinoma del Ganglio di Gasser

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12 ottobre 2012 n° 17438

In caso di malattia professionale non tabellata la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ammettendo la possibilità dell’origine professionale della malattia insorta quando si ravvisi, nel caso concreto, un rilevante grado di probabilità.

Il lavoratore aveva agito in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, aveva contratto una grave patologia tumorale; le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all’uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell’attività lavorativa, sia all’effettiva insorgenza di un “neurinoma del Ganglio di Gasser” (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino).

reati fallimentari e concorso di commercialisti e avvocati

in tema di reati fallimentari, i consulenti commercialisti o esercenti la professione legale concorrono nei fatti di bancarotta quando, consapevoli del proposito distruttivo dell’imprenditore o degli amministratori della società, forniscano consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assistano nella conclusione dei relativi negozi ovvero ancora svolgano attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare, con il proprio ausilio o con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui proposito criminoso
cass.pen., sez. V, sent. n. 39988 del 9 ottobre 2012

danno da nascita malformata

Sussiste nei confronti dei genitori e dei fratelli e sorelle del neonato la responsabilità sanitaria del medico che, richiesto di un accertamento diagnostico circa le eventuali malformazioni genetiche del feto, così da poter la gestante interrompere la gravidanza, ometta di fornire una completa informazione in ordine a tutte le possibili indagini esperibili e circa l’alta percentuale di “false negatività” dell’esame prescelto (cd. “Tritest”). È risarcibile, altresì, il danno da nascita malformata lamentato iure proprio dal neonato, allorché l’errore colpevole del medico non abbia evitato, od abbia concorso a non evitare, l’evento, diritto fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. e che consiste nella condizione diversamente abile e nel maggior disagio esistenziale, che il risarcimento concorre a lenire.

Cass.civ., Sez. III, sent. n. 16754 del 2 ottobre 2012

la scelta di compensare le spese processuali

Cass. civ., Sez. II, 17 maggio 2012, n. 7763 (rv. 622415)

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., pure nel testo applicabile “ratione temporis” prima della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005 n. 263, la scelta di compensare le spese processuali è riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal giudice di merito in relazione all’intransigenza dimostrata dalle parti rispetto ad una somma molto modesta, così ponendo in rilievo come, in considerazione della causale e dell’importo in oggetto, la risoluzione della controversia sarebbe potuta e dovuta avvenire bonariamente, ove le parti avessero dimostrato la volontà di definire la lite anziché irrigidirsi sulle rispettive posizioni).

DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale Monocratico di Avellino, 4 giugno 2012, n. 778

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – STATO DI BISOGNO DEL MINORE – PRESUNZIONE DEL BISOGNO – ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DELL’OBBLIGATO – ONERE DELLA PROVA – SOSTENTAMENTO DA PARTE DI ALTRI CONGIUNTI – IRRILEVANZA.

 

Lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto, ed il genitore che non ottempera al suo obbligo di assistenza morale e materiale nei loro confronti, pur avendo concreta capacità lavorativa, risulta responsabile penalmente ex art. 570 c.p.

La mancata corresponsione dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata solo se il minore disponga di redditi patrimoniali e sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa al cui svolgimento il bambino sia costretto e che, pertanto, costituisce prova dello stato di bisogno.

Solo l’assoluta impossibilità dell’obbligato di far fronte al sostentamento dei figli, commisurato alla sua capacità lavorativa, può esimerlo da responsabilità penale. Ma la prova di tale indigenza incolpevole deve fornirla direttamente l’obbligato.

La sostituzione di altri congiunti (nonni, etc.) nell’impegno di sostenere e mantenere il minore non può esimere l’obbligato dall’impegno impostogli, poiché tale sostituzione è, al contrario, conferma dello stato di bisogno cui far fronte.

scarica trib.avellino

non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione

le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 hanno fornito una nuova interpretazione dell’articolo 82 dell’ordinamento forense (regio decreto n. 37 del 1934).
Per le Sezioni unite citate, infatti, non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione. Come pure va accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec che oltretutto, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre più garanzie all’avvocato destinatario.

CONTRIBUTO UNIFICATO (al 12 giugno 2012)

CONTRIBUTO UNIFICATO
(al 12 giugno 2012)

 

 

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00 €. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 €. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 €. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 €. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 €. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 €. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 €. 1.466,00

 

I processi avanti il GIUDICE DI PACE seguono le tabelle ordinarie così come il Contributo ordinario riguarda i processi in materia di locazione, i processi in materia di comodato, i processi in materia di occupazione senza titolo, i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

VALORE INDETERMINABILE

 Procedimento Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile €. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace €. 206,00

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 50%
Giudizio di sfratto per morosità 50%
Giudizio di sfratto per finita locazione 50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50%
Procedimento sommario di cognizione 50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 50%
 

 

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 Procedimento Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.) €. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) €. 37,00
Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 85,00
Separazione giudiziale €. 85,00

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI

 Procedimento Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione €. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss €. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) €. 85,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l\\’importo di cui all\\’art. 30 D.P.R. 115/2002

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all\\’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

 Procedimento  Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio €. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 €. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 €. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare €. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare €. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi €. 146,00

 

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

 Procedimento Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura €. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura CU ridotto della metà
Istanza di fallimento €. 85,00

 

 

PROCEDIMENTI ESENTI

 Procedimento  Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile Esente
Processi in materia tavolare Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa Esente
Processi di cui all\\’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all\\’art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 Procedimento  Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l\\’importo è ridotto della metà)

€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro Esente
Giudizio di Cassazione CU ordinario

 

 

PROCEDIMENTI DI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 Procedimento   Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi €. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio €. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato €. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato €. 1.500,00
Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 €. 4.000,00
Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010) €. 4.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica €. 600,00
Altri ricorsi €. 600,00

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 Valore  Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 €. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 €. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 €. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 €. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 €. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 €. 1.500,00

IMPRESA

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

Chiamaci!