costituzionalmente illegittimo l’art. 275

è costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel caso sussistano elementi utili a dimostrare nel caso concreto l’adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, che dette misure siano applicate con riguardo al delitto associazione per delinquere, quando finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Corte cost., 3 maggio 2012, n.  110

obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro

Il contenuto dell’obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro, discendente dalla posizione di garanzia del genitore, risiede in tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa; e non coincide necessariamente con quello di denuncia del coniuge responsabile degli abusi sessuali, ma comprende ogni condotta comunque idonea ad impedire o far cessare la violenza, come, ad esempio, l’allontanamento del figlio vittima di violenza sessuale dall’abitazione familiare.
Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1369

danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635

il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio la Casazione ha quindi ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi in cui l’autore del medesimo aveva cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato.
Cass.pen., n. 8555/2012

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

riguardo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale; ed il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
Cass.pen., n. 1855/2012

RISARCIMENTO DANNI PER I TURISTI TRASPORTATI IN CROCIERA

il RISARCIMENTO DANNI PER I TURISTI TRASPORTATI IN CROCIERA

Il disastro recente della Costa Concordia ci fa riflettere su quale sia lo stato dell’arte in materia di contratto di trasporto marittimo e su quali basi – tra le altre – potrebbe poggiare una richiesta di risarcimento danni.
Il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria).
Le norme le trovate al link https://www.studiolegaledesia.com/blog/index.php/2012/02/11/norme-del-codice-della-navigazione-sulla-responsabilita-del-vettore-marittimo/comments/

A ciò si aggiunge senz’altro la disciplina introdotta dal “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” c.d. Codice del Turismo (allegato al Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, ed in vigore dal 21 giugno 2011) che dichiara espressamente il diritto al risarcimento dei danni  per una vacanza rovinata , in particolare :
art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del dannocorrelato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

MOLTEPLICI LE FATTISPECIE DI DANNO RISARCIBILE:
danno di origine biologica cioè l’ emotional distresses (stress emotivo);
perdita della vacanza quale perdita di chance, cioè di godere di un periodo di svago e riposo, opportunità che potrebbe non ripresentarsi,
ma anche danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale, di natura essenzialmente biologica, derivante dalla lesione arrecata al bene vacanza.

I PASSEGGERI DELLA CONCORDIA POSSONO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI SUBITI:
rimborso di quanto pagato per il viaggio mai goduto;
danni derivanti dalla perdita dei bagagli;
rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro;
danno derivante dalla morte o dalle lesioni personali subite dai passeggeri;
danno da vacanza rovinata.

Termini per le richieste:
dieci giorni come previsto dal Codice del Turismo;
ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro tre anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona,
ed entro un anno per danni alle cose

Ricordare di procurarsi, quanto più è possibile e sin da subito, documentazione e testimonianze per provare fatti e danni.

Per rivolgersi a Noi per ottenere quanto dovuto www.studiolegaledesia.com

Avv. Fabiola De Stefano
via A. Pini n. 10 – 83100 Avellino
email fabioladestefano@libero.it
cell. 3400677673 – fax 08251800448

Avv. Danilo Iacobacci
via Brigata Avellino n. 122 – 83100 Avellino
email daniloiacobacci@libero.it
cell. 3284280070 – fax 08251800448

responsabilità del vettore marittimo

alcune norme del codice della navigazione sulla responsabilità del vettore marittimo

art. 408 – responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo
il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 409 – responsabilità del vettore per danni alle persone
il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.
art. 410 – trasporto del bagaglio non registrato
nel prezzo di passaggio è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso e di volume prestabiliti dal vettore od osservati per uso.
il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero. se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.
art. 411 – trasporto del bagaglio registrato
per il bagaglio eccedente i limiti previsti dall’articolo precedente il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l’indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell’eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto.
un esemplare del bollettino firmato dal vettore è consegnato al passeggero.
art. 412 – responsabilità del vettore pel bagaglio
il vettore è responsabile, entro il limite massimo di euro 6,19 (1) per chilogrammo o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non imputabile.
la perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti.
per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.
art. 413 – responsabilità del vettore nel trasporto gratuito
le disposizioni degli articoli precedenti che regolano la responsabilità del vettore e i limiti del risarcimento da questo dovuto si applicano anche al contratto di trasporto gratuito.
art. 414 – responsabilità del vettore nel trasporto amichevole
chi assume il trasporto di persone o di bagagli a titolo amichevole è responsabile solo quando il danneggiato provi che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.
art. 415 – derogabilità delle norme
non sono derogabili a favore del vettore gli articoli 409; da 412 a 414.
art. 416 – pegno legale sul bagaglio
il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto.
quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore è tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
art. 417 – bagaglio non ritirato
il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero.
art. 418 – prescrizione
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli non registrati si prescrivono col decorso di sei mesi dall’arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero avrebbe dovuto arrivare.
i diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di un anno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di perdita, dal giorno in cui questi avrebbero dovuto essere riconsegnati.
nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno.

circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro

Tra il delitto di “sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo”, di cui all’art. 334 c.p., e l’illecito amministrativo di “circolazione abusiva di veicolo sottoposto a sequestro”, di cui all’art. 213, comma 4, c.strada, intercorre un nesso di specialità unilaterale, che comporta l’applicazione del solo art. 213 cit. ai sensi dell’art. 9, legge n. 689/1981, essendo contenuti nella fattispecie del codice della strada tutti gli elementi specializzanti, tra i quali deve annoverarsi l’elemento “aggiuntivo” costituito da soggetti attivi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal reato proprio dell’art. 334 c.p.

Cass. pen. Sez. Unite, 28/10/2010, n. 1963

responsabilità disciplinare del Magistrato

in tema di responsabilità disciplinare del Magistrato che ometta o ritardi di depositare la motivazione dei provvedimenti giudiziali si è sostento che:
… il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, attesa la innegabile tipizzazione dei comportamenti illeciti operata dal D.lgs. del 2006 (Cass. ss. uu. 14697/2010), così che l’addebito mosso all’incolpato – illecito di pura condotta – postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove caratterizzato (come nella specie) dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia – onde la condotta del magistrato risulta irredimibilmente destinata ad integrare gli estremi dell’illecito contestato (Cass. ss. uu. 10176/2011; 699/2010, 27290/09, 26825/09) ledendo altrettanto irredimibilmente il diritto delle parti (o quantomeno di una di esse) alla durata ragionevole del processo (assorbita ex se, pressoché per intero, da ritardi del tipo di quelli contestati), diritto sempre più intensamente tutelato da norme tanto costituzionali quanto sovranazionali…

Cass.civ., Sez. Un., 17 gennaio 2012, n. 528

misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-octies c.p.

Cass. pen., sez. III, 1 febbraio 2012, n. 4377 :

Nel corso della motivazione della sentenza n.265 del 2010 la Corte costituzionale ha ricostruito la filosofia che anima la disciplina delle misure cautelari personali affermando (paragrafo 4) che quel regime è improntato al criterio del “minore sacrificio necessario”, assicurato mediante la previsione di una “pluralità graduata” di misure e mediante l’applicazione nel caso concreto di meccanismi “individualizzati” di selezione del trattamento cautelare. Ha, poi, rilevato (paragrafo 7) che una simile filosofia non tollera né automatismi né presunzioni e prevede che sia il giudice ad apprezzare e motivare i presupposti e le condizioni per l’applicazione della singola misura in relazione alla situazione concreta. Ha, conseguentemente, considerato (paragrafo 7) che la disciplina introdotta con il citato decreto legge n. 11 del 2009, e successiva legge di conversione, si pone come un “vero e proprio regime cautelare speciale di natura eccezionale” dal momento che introduce due presunzioni, una relativa in ordine alle esigenze cautelari e una assoluta in ordine alla scelta della misura, che impedisce al giudice di adottare misure meno gravose della custodia in carcere. La motivazione prosegue affrontando (ancora nel paragrafo 7) le ragioni per cui la Consulta e la Corte di Strasburgo hanno ritenuto che per i delitti legati alla criminalità organizzata e mafiosa tale eccezionale regime sia compatibile coi principi costituzionali in relazione alla speciale gravità e pericolosità degli illeciti, per giungere alla conclusione (paragrafi 9 e 10) che la novella del 2009 compie un “salto di qualità” non compatibile col sistema costituzionale allorché estende la presunzione assoluta circa la misura da applicare anche a reati, come quelli sessuali, che non si prestano a generalizzazioni, che risultano ampiamente eterogenei tra loro, che non presentano nella norma legami qualificati tra l’indagato e un ambiente delinquenziale pericoloso. Osserva, ancora, la Corte costituzionale (paragrafi 10 e 11) che la irragionevolezza della soluzione normativa può essere agevolmente apprezzata ove si considerino la circostanza che i reati di violenza sessuale comprendano “condotte nettamente differenti quanto a modalità lesive del bene protetto” e la circostanza che solitamente si tratta di delitti meramente individuali che possono essere affrontati in concreto anche con misure diverse dalla custodia in carcere. Infine, la ragionevolezza del regime introdotto nel 2009 non può essere fondata sull’esigenze di risposta all’allarme sociale per il moltiplicarsi di delitti a sfondo sessuale, esigenza che “non può essere peraltro annoverata tra le finalità della custodia preventiva e non può essere considerata una sua funzione”.
Sulla base di tali e altre considerazioni, la sentenza giunge ad affermare l’esistenza del contrasto tra la disciplina cautelare citata e gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
Così riassunti i principi interpretativi che la Corte costituzionale ha fissato con riferimento ai reati ex art.609-bis e 609-quater c.p., questo giudice ritiene evidente che si è in presenza di principi “in toto” applicabili anche alla ipotesi di reato ex art.609-octies c.p., reato che presenta caratteristiche essenziali non difformi da quelle che la Corte costituzionale ha individuato per i reati sessuali (art.609-bis e art.609-quater c.p.) sottoposti al suo giudizio in relazione alla disciplina ex art.275, terzo comma, c.p.p.
Deve, dunque, concludersi che nel caso in esame l’unica interpretazione compatibile coi principi fissati dalla sentenza n.265 del 2010, citata, è quella che estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carceraria anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all’art. 609-octies c.p.

Chiamaci!