omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione ed il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può però assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali che testimoniali ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria

Cassazione n. 28922 del 20 luglio 2011

post 2011

responsabilità del RSPP

La responsabilità del datore di lavoro non esclude però la concorrente responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, infatti, che pure è privo di poteri decisionali e di spesa, può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione

Cassazione 19 luglio 2011, n. 28779

cause UNC irpina contro Granbazaar

ai seguenti link gli aggiornamenti delle cause contro GB

seguite dall’UNC irpina:

http://www.ottopagine.net/common/interna.aspx?id=19504

http://www.ilciriaco.it/cronaca/news/?news=8248

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-cronaca/70396-truffati-dal-sito-granbazaar-le-prime-denunce-da-avellino.html

per info e contatti

https://www.studiolegaledesia.com/attivita/consumatori-avellino/

 

obblighi degli intermediari finanziari in tema di Bond Argentini

intervento del Tribunale civile di Prato, 13 luglio 2011, n. 1432, sugli obblighi degli intermediari finanziari in tema di Bond Argentini;

ad avviso del giudice:

la materia dell’intermediazione finanziaria è costellata da una serie di obblighi puntuali imposti all’intermediario, che, sebbene finalizzati in prima battuta ad obiettivi di tutela del risparmiatore, finiscono per assolvere anche ad obiettivi di certezza e di semplificazione dell’accertamento processuale, con particolare riferimento al quid consistam dell’inadempimento dell’intermediario.
Tale profilo rileva, in particolare, in merito agli obblighi di informazione specifici, imposti dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 (applicabile ratione temporis al caso in esame), il quale stabilisce che: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’ investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.”
Come già rilevato, la banca convenuta ha pienamente provato di aver adempiuto agli obblighi di cui alle lett. a) e b) della norma appena richiamata: sia la copia del contratto quadro che il documento rischi consegnato ai ricorrenti sono prodotti agli atti e non è pertanto necessario spendere ulteriori parole sul punto.
Tuttavia, la stessa norma evidenzia come in capo all’intermediario non sussistano solamente obblighi di informazione generica, adempiuti con il documento rischi. L’art. 28, II comma, del reg. 11522/1998 prescrive infatti degli obblighi di informazione specifica sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione. Il carattere puntuale che devono assumere tali informazioni è evidenziato in termini causali dal fatto che la loro conoscenza da parte dell’investitore deve essere tale da consentire di “effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Nel caso in esame i titoli argentini sono stati comprati nell’ottobre 2001, nell’imminenza del default preannunciato dagli incisivi abbassamenti del rating effettuati dalle maggiori agenzie internazionali.
Il fatto che l’investitore avesse un profilo connotato da un’elevata propensione al rischio non significa che lo stesso potesse accettare sic et simpliciter qualsiasi operazione di investimento rischiosa che gli fosse presentata.
Anche per tale tipologia di investitore è necessario che prima di qualsiasi operazione siano fornite le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento.
La necessità di fornire le informazioni specifiche in ordine alla singola operazione prescinde infatti dal profilo del singolo investitore, come correttamente evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza, 25 gennaio 2011). Essere propensi ad accettare anche elevati margini di rischio non significa che non sia necessario per l’investitore valutare tutti gli elementi di un’operazione di investimento prima del suo compimento.
Nel caso in esame l’ordine di acquisto sottoscritto dal … riporta la dicitura: “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono”. Si tratta, tuttavia, di un’espressione troppo generica, che non è idonea a provare l’esatto adempimento da parte della banca dell’obbligo di aver fornito tutte le informazioni necessarie a consentire al cliente di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi relativi ad un titolo indicato dalle agenzie con un rating progressivamente sempre più basso.
La banca non ha pertanto dato prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 28 reg. n. 11522/1998. La stessa ha infatti prodotto il doc. 4 e non ha articolato in sede di comparsa di risposta ulteriori istanze probatorie in merito al corretto adempimento degli obblighi di informazione imposti, così come prescritto dall’art. 702 bis c.p.c.
La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere quindi dichiarata la risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro che dell’ordine di acquisto, con la conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni pari alla differenza tra la somma investita per l’acquisto dei titoli argentini e quella percepita per la loro vendita, per un ammontare complessivo di € ….. Su tale somma, come richiesto dai ricorrenti devono essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del versamento, ottenendo un ammontare complessivo di € …….
La parte resistente, in base al principio di soccombenza, deve essere poi condannata a pagare ai ricorrenti le spese del presente giudizio.

esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi

ad avviso di Cass.civ., 12 luglio 2011, n. 15286

il fatto costitutivo del diritto in questione non si identifica con la mera durata ultradecennale di una attività lavorativa svolta in un luogo di lavoro in cui era presente l’amianto, bensì con l’esposizione del lavoratore al rischio di ammalarsi a causa dell’inspirazione – per oltre un decennio – di fibre di amianto presenti in quel luogo in quantità superiore ai valori limite prescritti dalla normativa di prevenzione del D.Lgs. n. 277 del 1991. Ne consegue che l’accertamento giudiziale della semplice durata di quell’attività, senza accertamento del rischio effettivo e, quindi, senza l’apprezzamento di una esposizione “qualificata”, non costituisce, di per sé, ragione di riconoscimento del diritto al ripetuto beneficio contributivo e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato

post 2011

associazione con finalità di terrorismo o di eversione

ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, pur non essendo necessaria la realizzazione di reati oggetto del programma criminoso, essendo sufficiente l’esistenza di un programma, attuale e concreto, diretto alla realizzazione di quelle finalità, occorre tuttavia che ricorra una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione del programma,

cfr. Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2011, n. 26151

post 2011

colpa medica

In tema di colpa medica interessanti le argomentazioni di recente proposte dal Tribunale di Pisa (sent. 27.5.2011):

quanto al nesso causale come sarebbe irrazionale pretendere un comportamento comunque inidoneo ad evitare l’evento, altrettanto sarebbe rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui la condotta osservante delle cautele, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe diminuito significativamente il rischio di verificazione dell’evento, cioè avrebbe avuto significative probabilità di salvare il bene protetto.

Circa l’elemento soggettivo del reato una volta accertata sul piano oggettivo la violazione della regola cautelare, occorre sul piano soggettivo accertare l’esigibilità del comportamento conforme alla regola cautelare da parte dell’agente che concretamente si trova ad agire (cd. Doppio grado della colpa); in altri termini, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto.

Misura soggettiva della colpa, dunque, esigibilità del comportamento lecito dall’agente del caso concreto, che va valutata sia con riferimento alla prevedibilità, che con riguardo all’evitabilità del fatto antigiuridico. In particolare, la prevedibilità altro non è che la possibilità dell’uomo coscienzioso ed avveduto (rectius: dell’agente modello) di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che cioè un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza; la evitabilità è, invece, l’idoneità della regola cautelare a scongiurare o a ridurre il pericolo che quel determinato fatto antigiuridico si realizzi: entrambi questi parametri vanno valutati in concreto, tenendo conto delle circostanze del caso in cui l’agente si è trovato ad operare

post 2011

delitto di interferenze illecite nell’altrui vita privata

Sulla insussistenza del delitto di interferenze illecite nell’altrui vita privata, la Cassazione – sent. n.25453/2011– ha precisato che:

anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attivita’ di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimita’ di un confine postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche, da ciò derivando che un privato cittadino potenzialmente danneggiato da tale comportamento ha innegabile diritto a documentare con ogni mezzo (non esclusa la ripresa fotografica o filmata) l’altrui costruzione.

post 2011

ordinanza cautelare del GIP mancante di motivazione

non è nulla l’ordinanza cautelare del GIP mancante di motivazione, questo afferma Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2011, n. 15416, ad avviso della quale:

l’effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, deve ritenersi che il Tribunale del Riesame “possa sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis)”.

Del resto, ciò lo si desume con chiarezza anche dalla norma (art. 309 c.p.p., comma 9) che facoltizza il Tribunale a riformare, annullare o confermare “per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso” oltre che dalla costante interpretazione data da questa S.C. (v. anche sez. n. 4.12.06, Biasi, Rv. 235622) che, ricalcando analoghe enunciazioni, asserisce testualmente che “deve ritenersi che il Tribunale del Riesame possa sopperire, con la propria motivazione, non solo all’insufficienza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico della misura, ma anche alla sua totale mancanza o mera apparenza, esplicitando, per la prima volte, le ragioni giustificative della misura cautelare adottata”

post 2011

elemento psicologico della diffamazione

in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone ma l’imputato quando aveva parlato del comportamento sessuale disinvolto nel quale si era, a suo dire, imbattuto nelle due sorelle, non aveva menzionato anche il relativo cognome e tantomeno precisato la località del cantiere, da ciò deriva la non identificabilità delle p.p.oo. e, quindi, l’insussistenza del reato; cfr. Cass. pen. n. 25458/2011

post 2011

Chiamaci!