provvedimento di sgombero della costruzione

In materia di reati edilizi, seppure la esecuzione del giudicato penale riguardante la demolizione dell’opera edilizia abusiva rientra nelle competenza del Giudice penale dell’esecuzione, il provvedimento di sgombero della costruzione deve ritenersi legittimamente adottato dal Comune nelle ipotesi in cui trovi fondamento non solo sul predetto giudicato penale, ma anche su di un precedente provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e sulla deliberazione recante l’approvazione della proposta di destinazione dell’immobile ad usi pubblici.
T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 23/09/2011, n. 4477

post 2011

sequestro per equivalente a società

il reato è addebitabile all’indagato, ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l’ente sia responsabile a sensi d.lgs. n. 231/2001 … la società ricorrente non può considerarsi terza estranea al reato perché partecipa alla utilizzazione degli incrementi economici che ne sono derivati; dal momento che il profitto non si può collegare, per la tipologia dell’illecito (ndr: occultamento e distrazione di documenti contabili), ad un bene individuabile, il sequestro non poteva che essere disposto per equivalente

cfr. Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2011,  n. 28731

post 2011

calunnia e deputato europeo

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Patriciello, sent. 6 settembre 2011 (causa C-163/10):

l’art. 8 del Protocollo deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale

post 2011

non concorrono nel reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) i soggetti che hanno trasferito denaro avendo solo sospetti dell’illecita provenienza

non concorrono nel reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) i soggetti che hanno trasferito denaro avendo solo sospetti dell’illecita provenienza di esso da una truffa informatica avvenuta attraverso il c.d. phishing; sostiene la Corte – Cass. pen. Sez. II, 1 luglio 2011, n. 25960 – che perchè possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza … Per integrare l’elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249445). Nel caso di specie difetta del tutto la consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sul c/c degli imputati…

post 2011

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

In sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere poi rimesse in discussione dalle parti medesime con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione

Cass. pen., Sez. feriale, 4 agosto 2011, n. 30881

post 2011

omessa comparizione in udienza del querelato

cass.pen., sez.un., sentenza n. 27610 udienza del 25 maggio 2011 – depositata il 13 luglio 2011:

la omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza dell’avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra mancanza di “ricusa” idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa

post 2011

Modifiche al codice penale apportate dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121

Modifiche al codice penale apportate dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 in G.U. n. 177 dell’1 agosto 2011.

1.  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo l’articolo 727, è inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b)  dopo l’articolo 733, è inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

post 2011

abbandono di persona incapace

in tema di abbandono di persona incapace (articolo 591 Cp), l’elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona, non essendo necessario che vi sia un pericolo effettivo

Cass.pen., 26 maggio-1 agosto 2011, n. 1406

post 2011

illegittimità costituzionale dell’art. 297 cpp

la Consulta – 22/07/2011 n. 233 – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.

post 2011

Chiamaci!