ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, pur non essendo necessaria la realizzazione di reati oggetto del programma criminoso, essendo sufficiente l’esistenza di un programma, attuale e concreto, diretto alla realizzazione di quelle finalità, occorre tuttavia che ricorra una struttura organizzativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazione del programma,
cfr. Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2011, n. 26151
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