responsabilità ginecologo

Ad avviso di Cass.civ., sez III, n. 15386 del 13 luglio 2011:

Il sanitario qualora formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non hanno consentito, senza sua colpa, di visualizzare il feto nella sua interezza, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di costei del diritto di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti

post 2011

Chiama lo Studio!