delitto di interferenze illecite nell’altrui vita privata

Sulla insussistenza del delitto di interferenze illecite nell’altrui vita privata, la Cassazione – sent. n.25453/2011– ha precisato che:

anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attivita’ di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimita’ di un confine postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche, da ciò derivando che un privato cittadino potenzialmente danneggiato da tale comportamento ha innegabile diritto a documentare con ogni mezzo (non esclusa la ripresa fotografica o filmata) l’altrui costruzione.

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