l’isolamento notturno

l’isolamento notturno, quale istituto generalizzato collegato alla pena dell’ergastolo con finalità segregante, non è più previsto dall’ordinamento giuridico, giacchè gli artt. 22, 23 e 25 cod. pen. devono ritenersi implicitamente modificati in parte qua a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma secondo, della L. 26 luglio 1975, n. 354, ove si prevede che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in “camere dotate di uno o più posti”; e che esso, comunque ispirato a una logica sanzionatoria, non può atteggiarsi a oggetto di una pretesa del detenuto che preferisca l’alloggiamento in camera individuale,

v. Cass.pen., sez. I, 1.6.2011, n. 22072

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