Sentenza 173/2025 — apertura ai casi di infermità mentale nel furto in abitazione

Sentenza 173/2025 — apertura ai casi di infermità mentale nel furto in abitazione

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 173 del 2025, si è pronunciata sul profilo di costituzionalità dell’art. 624‑bis, quarto comma del Codice Penale, nella parte in cui disciplina il furto in abitazione, escludendo la prevalenza o equivalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (ai sensi dell’art. 89 codice penale) rispetto alla fattispecie aggravata.

Il caso concreto e la questione sollevata

Il rimettente — un tribunale ordinario — ha impugnato la norma nel corso di un procedimento per furto in abitazione, ritenendo che la preclusione automatica dell’attenuante psicofisica per gli autori che agiscano in condizioni di ridotta capacità mentale violasse il principio di ragionevolezza e uguaglianza sancito dall’art. 3 Costituzione.

In pratica: anche se l’autore del furto agiva sotto l’influenza di un vizio parziale di mente, la legge non consentiva al giudice di valorizzare tale circostanza attenuante, proclamando una forma di automatismo peggiorativo rispetto a chi compie il medesimo reato in piena lucida capacità.

La decisione della Corte: norma incostituzionale

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 624-bis, quarto comma, nella parte che impedisce di riconoscere come prevalente o equivalente il vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p.

In tal modo, riconosce che la legge — nel prevedere un’automatica esclusione dell’attenuante per tutti i casi di furto in abitazione aggravato — pone un discrimine irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza tra imputati: chi commette il furto in condizioni psicofisiche compromesse non può essere trattato peggio di chi compie lo stesso reato in piena capacità, semplicemente a causa di una scelta normativa rigida.

Conseguenze pratiche

  • La decisione apre la possibilità, nei processi per furto in abitazione aggravato, di valutare il vizio parziale di mente come attenuante, con conseguente riduzione della pena o, ove del caso, riconoscimento dell’estinzione o attenuazione della responsabilità.
  • Chi si trova in stato di infermità mentale o di alterazione psichica al momento del fatto potrà chiedere al giudice di considerare la ridotta imputabilità, nonostante l’aggravante di abitazione.
  • La sentenza segna un principio di coerenza e ragionevolezza nella legislazione penale: il diritto penale non può discriminare in modo rigido tra vulnerabilità psichica e capacità lucida, in particolare quando viene configurata l’abitualità o l’aggravante del furto in abitazione.

Conclusione

Con la sentenza 173/2025, la Corte Costituzionale ristabilisce il primato del principio di eguaglianza e ragionevolezza anche in materia penale aggravata. La normativa penale, quando interviene su fattispecie gravi come il furto in abitazione aggravato, non può ignorare le condizioni soggettive dell’autore, rinchiudendosi in automatismi preclusivi che escludono qualsiasi valutazione caso per caso.

Chiamaci!