A proposito del dovere di Equitalia di esibire la cartella esattoriale integrale, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione XXV con sentenza del 25 febbraio 2014, n. 3824, ha stabilito che il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia della cartella, come previsto dall’art.26, comma 4, del DPR n.602/73.
Ed infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 30/07/2013 n. 18252 ha statuito che se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa. In pratica secondo la Suprema Corte, la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.