De Stefano & Iacobacci Avvocati svolge attività di assistenza e consulenza legale anche in materia di GDPR, ed i suoi avvocati svolgono anche attività di DPO.
Particolare esperienza è infatti maturata sui compiti, responsabilità e competenze del data protection officer e sulla corretta applicazione del GDPR nelle società.
Il GDPR indica – vedi articolo 37 – i casi obbligatori di nomina del Data Protection Officer, ossia: se il trattamento dei dati personali è svolto da un’autorità o un ente pubblico, fatta eccezione per le autorità giudiziarie; e per enti o imprese la cui attività principale consiste nel trattamento sistematico o nel monitoraggio su larga scala dei dati personali o di categorie particolari di dati come quelli sanitari e giudiziari.
Infine, la nomina del DPO è imposta per legge alle aziende e alle organizzazioni che svolgono attività di profilazione per finalità di marketing.
Il DPO tra l’altro ha compiti consultivi, di formazione e di informazione.
L’originale sentenza della Corte di cassazione (Sez. prima civile dell’ 11 settembre 2014, n. 19161) ha statuito l’acquirente non è obbligato ad accettare il sistema operativo preinstallato nel computer dal produttore, ed anzi può chiedere il rimborso del suo valore laddove decida di non utilizzarlo; ed infatti, “Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d’uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest’ ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile“.