LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI.

A cura dell’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino

 

1.- IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA E LE SUE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.

La legge 29 marzo 1985, n. 113 – recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti” – dopo aver previsto, agli artt. 1 e 2, le disposizioni che regolano l’iscrizione nell’albo professionale regionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico ad opera degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, all’art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati, il comma 2 dello stesso articolo impone che: “anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge“.

L’art. 5 della legge in discorso – rubricato “denunce” – disciplina le comunicazioni da effettuarsi all’U.P.L.M.O. da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, oltre che dalla società che all’epoca gestiva l’esercizio telefonico, stabilendo quanto segue: “1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi. 2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a dame comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati. 3. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica. 4. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP è tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino (‘obbligo di assunzione.”

L’art. 6, infine, per quanto qui interessa, regola le “modalità per il collocamento” imponendo ai datori di lavoro pubblici di assumere “per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (co. 4) e sancendo che “i centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio“.

 

2.- LE CONSEGUENZE IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE.

Il comma 5 dello stesso articolo 6 stabilisce le conseguenze in caso di inottemperanza all’obbligo: “Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio“.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di evidenziare (Sentenza n. 1335 del 2015, e sent. n. 15913 del 2004) come l’analisi del testo della legge n. 113 del 1985, “anche in virtù dello speciale richiamo contenuto nell’art. 1, terzo comma, della legge 12 marzo 1998, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili (“restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti”)”, dimostri che “per costoro l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia ed alle richieste d’avviamento (art. 11), ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale (artt. 3 e 6), istituendo una rete di controlli, anche incrociati (v., art. 5, terzo e quarto comma) e di supporti e verifiche (art. 8), che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41, secondo comma, Cost., posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte“.

La Cassazione da tali premesse ha tratto la conseguenza, in punto di principio di diritto, che “in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932, cod. civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, cod. civ.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro” (in conformità v., da ultimo, Cass. n. 12131 del 2011).

 

3.- L’ONERE DELLA PROVA DEL CENTRALINO

Non è dunque il lavoratore privo della vista che ha l’onere di provare la sussistenza presso il destinatario dell’atto di un centralino dalle caratteristiche delineate dall’art. 3, co. 1, della legge n. 113 del 1985, con acquisizione di fonti di prova estranee alla sua immediata disponibilità.

E’ invece sufficiente che egli deduca e provi l’iscrizione nell’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista nonché l’atto di avviamento al lavoro.

Similmente alle controversie in cui il lavoratore avviato al lavoro convenga, per l’accertamento del suo diritto soggettivo all’assunzione, il datore di lavoro destinatario dell’atto amministrativo di avviamento, sarà questi a dover contestare la legittimità dell’atto, deducendo specifiche circostanze che escludano l’insorgenza dell’obbligo di assunzione individuato dall’ufficio di Collocamento Mirato, fornendone la relativa prova; in tal caso è devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità, con il conseguente potere di disapplicazione (cfr. Cass. n. 12968 del 2010; Cass. n. 3089 del 2004; Cass. n. 15315 del 2001; Cass. n. 9658 del 1998; Cass. n. 10072 del 1994, e cfr. da ultima la citata e nota Cass civ., sez. Lavoro, n. 1335 del 2015).

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