Le risposte alle domande che più spesso riceviamo in materia di Successioni

Le risposte alle domande che più spesso riceviamo in materia di Successioni

Come fare una successione

La successione è l’insieme dei diritti e degli obblighi che passano da una persona defunta (de cuius) ai suoi successori (eredi). La successione può essere di due tipi:

  • Successione legittima: è la successione che si verifica quando il de cuius non ha fatto testamento. In questo caso, la successione è regolata dalla legge, che prevede un ordine di successione preferenziale.
  • Successione testamentaria: è la successione che si verifica quando il de cuius ha fatto testamento. In questo caso, il de cuius può disporre liberamente dei suoi beni, nominando eredi, legatari e usufruttuari.

Per fare una successione, è necessario presentare una dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di morte del de cuius. La dichiarazione di successione deve essere presentata da uno degli eredi, dal chiamato all’eredità o dal notaio.

La dichiarazione di successione deve contenere le seguenti informazioni:

  • I dati anagrafici del de cuius
  • I dati anagrafici degli eredi
  • L’elenco dei beni e dei diritti del de cuius
  • L’ammontare del patrimonio netto del de cuius

La dichiarazione di successione deve essere accompagnata dalla documentazione che attesta i beni e i diritti del de cuius.

Quali sono i diritti degli eredi?

Gli eredi hanno il diritto di ricevere l’eredità, ma hanno anche l’obbligo di pagare i debiti del de cuius.

I diritti degli eredi sono:

  • Il diritto di accettare o rifiutare l’eredità
  • Il diritto di chiedere l’inventario dei beni ereditati
  • Il diritto di chiedere la divisione dell’eredità
  • Il diritto di chiedere l’assegno di legittima

Come impugnare una successione

Una successione può essere impugnata per diversi motivi, come:

  • L’invalidità del testamento
  • La violazione delle regole di successione legittima
  • La simulazione o la frode testamentaria

L’impugnazione della successione può essere fatta da qualsiasi interessato entro 10 anni dalla data di pubblicazione del testamento o dalla data di apertura della successione, se non è stato fatto testamento.

Come accettare o rifiutare una successione

L’accettazione o il rifiuto dell’eredità deve essere fatto entro 10 anni dalla data di apertura della successione.

L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa può essere fatta con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata. L’accettazione tacita si presume quando l’erede compie un atto che presuppone l’accettazione dell’eredità, come ad esempio entrare in possesso dei beni ereditati.

Il rifiuto dell’eredità può essere fatto con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata.

L’accettazione o il rifiuto dell’eredità deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Ecco alcuni consigli per fare una successione in modo corretto:

  • Consigliarsi con un notaio
  • Preparare la documentazione necessaria
  • Presentare la dichiarazione di successione entro i termini previsti
  • Accettare o rifiutare l’eredità entro i termini previsti

Se avete bisogno di ulteriori informazioni o consigli, potete contattare  un avvocato dello studio De Stefano & Iacobacci.

Sulla responsabilità disciplinare del notaio in ipotesi di omissione della dichiarazionedi conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene

Ad avviso di Cass.Civ., sez. II, 3 giugno 2016, n. 11507, ricorre la responsabilità disciplinare del notaio, a norma della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1 bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi all’identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali identificativi. Trattasi, peraltro, agli effetti della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1 bis.

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