La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

Disegno di legge su registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale

Licenziato dal Senato il disegno di legge recante:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato

Leggilo qui

nuova sede legale Air France in Italia

Viste le difficoltà di notifica delle citazioni di recente riscontrate per il trasferimento della sede italiana di Air France, vi comunichiamo che è:

Air France Italia SA con sede legale ed amministrativa Via Mantegna, 6 00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale 02418530586, Partita IVA 01055861007, registrata presso il tribunale di Roma al n. 3848/1998 con Rag. Soc. “Società costituita in base a leggi di altro Stato” – CCIAA di Roma Registro Ditte n. 153194

Se hai necessità di un avvocato esperto nella tutela di consumatori e viaggiatori contatta l’Avv. Fabiola De Stefano

Il pagamento dei lavori condominiali spetta al venditore dell’appartamento

E’ obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio è chi era condomino al momento della delibera assembleare ha disposto l’esecuzione dei lavori.

Il fatto che poi abbia venduto l’unità immobiliare prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti i lavori può solo impedire che sia emesso il decreto ingiuntivo con la clausola di immediata esecutività ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma sicuramente  non estingue il debito originario del cedente, che rimane azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.

così deciso dalla Cassazione civile con Ordinanza n. 15547 del 22 giugno 2017

Le modalità di campionamento sbagliato annullano le sanzioni dell’ARPAC

Sui ricorsi di due persone giuridiche, il Tribunale di Avellino ha accolto la tesi secondo la quale le modalità di campionamento sbagliato portano all’annullamento delle sanzioni dell’ARPAC.

Infatti, con due sentenza dello stesso giorno il TRIBUNALE di AVELLINO, SEZIONE PRIMA CIVILE, sent. 19/05/2017, ha dichiarato l’illegittimità del metodo di campionamento prescelto dall’ARPAC per la scorrettezza del prelievo dei campioni.

Il  caso il prelievo dei campioni sbagliato può determina un indagine con  carattere solo conoscitivo e non già sanzionatorio.

Annullate perciò le sanzioni dell’Arpac.

Se ne parla anche su ottopagine

Avvocato tribunale imprese Avellino

Con l’istituzione del Tribunale delle Imprese è nata l’esigenza di una figura legale specialistica che possa tutelare le persone giuridiche innanzi a questa nuova figura giurisdizionale.

Per farsi una idea delle materie trattate clicca qui

Per concordare un appuntamento per una consulenza clicca qui

SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

Se sei un imputato, un indagato, una persona offesa dal reato o danneggiata da un reato altrui o se sei un condannato, un detenuto oppure un familiare, e necessiti di una consulenza legale in MATERIA PENALE oppure di assistenza legale penale in sede giudiziaria puoi inviare la tua richiesta di aiuto all’avvocato Danilo Iacobacci .

Potrai chiedere aiuto per processi penali che stanno iniziando, che sono già in corso, che si trovano in primo grado, in secondo grado o in Cassazione; oppure per incidenti di esecuzione e Sorveglianza, Revisione o Ricorso straordinario in Cassazione.

Per tenerti aggiornato sull’andamento della giurisprudenza in materia penale clicca qui

Se vuoi sapere di cosa ci stiamo occupando o ci siamo occupati creando sentenze innovative clicca qui o ciò che stiamo facendo clicca qui o ciò che abbiamo fatto clicca qui

Tutto ciò di cui ci occupiamo in materia penale è indicato qui e qui

Se ci vuoi contattare puoi usare l’apposita sezione contatti del sito oppure i social o, in alternativa, scriverci attraverso il form seguente

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Oggetto (richiesto)

    Il tuo messaggio (richiesto)

    De Stefano & Iacobacci Contatti Social

    Contatta De Stefano & Iacobacci Avvocati tramite i Social!

    Puoi scrivere alla pagina o al profilo di FACEBOOK
    in alternativa puoi scrivere su TWITTER o tramite WATTSAPP
    oppure usando i canali tradizionali

     

    Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

     

    penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

    Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

    Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

    Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

    Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

    I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

    Se hai bisogno di un avvocato che ti difenda gratuitamente, contattaci!

    E’ incostituzionale il decreto penale di condanna che non indichi la possibilità di messa alla prova

    La Consulta, con sentenza n. 201/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, Leggi tutto “E’ incostituzionale il decreto penale di condanna che non indichi la possibilità di messa alla prova”

    Chiama lo Studio!