esponsabilità penale per l’acquirente finale

…non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale…
le SS.UU. hanno peraltro chiarito le differenze tra l’art. 648 c.p. e l’art. 1 comma 7 del d.l. 35 del 2005, essendo essi diversi:
per soggetto attivo, mentre il delitto ex art. 648 può essere commesso da chiunque, è evidente come il legislatore abbia inteso ritagliare una speciale ipotesi di illecito amministrativo attorno alla figura del soggetto acquirente finale;
per l’oggetto materiale, il concetto di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale costituisce specificazione del concetto di cose provenienti da un qualsiasi delitto, di cui all’art. 648 c.p..
per la circostanza che  non  si potrebbe affermare che il delitto di ricettazione è a sua volta speciale facendo leva sulla struttura dell’elemento soggettivo di cui all’art. 648 c.p.: da un lato, infatti, la formula inducano a ritenere – che contrassegna l’illecito amministrativo – è idonea ad abbracciare una mens rea che va dal mero sospetto alla piena consapevolezza della provenienza illecita del bene; dall’altro lato il fine di profitto di cui all’art. 648 c.p. non costituisce elemento specializzante per aggiunta, posto che esso certamente è individuabile nei diversi profili di vantaggio che si propone l’acquirente finale di un prodotto contraffatto, sicché si tratta di un elemento che appare inerente alla fattispecie delineata…

Cass. pen., Sez. Un., 8 giugno 2012, n. 22225

testamento olografo

perché possa configurarsi come testamento olografo una scrittura privata, occorre prioritariamente accertare in essa la sussistenza della volontà del sottoscrittore di compiere non già un mero progetto, ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso…
cfr. Cass.civ. sez. II, 28 maggio 2012, n. 8490, per un caso in cui il marito de cuius aveva affermato che tutti i beni a lui intestati fossero di esclusiva proprietà della propria moglie

escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai

è escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai, qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005…
Cass.civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4776

violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale

la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ. In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo…

Cass.civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652

il Giudice di Pace di Avellino condanna Easyjet

l’evento eccezionale anche se scusante della responsabilità della convenuta per la cancellazione del volo non giustifica il suo comportamento tenuto nei confronti dei viaggiatori nelle ore successive alla cancellazione del volo. Infatti la convenuta non ha dato alcuna prova di aver prestato assistenza e dato informazioni nel lasso di tempo intercorrente tra la cancellazione del volo e l’ora fissata per il volo stesso, né successivamente….

…deve essere rilevato che la convenuta EasyJet, dopo la cancellazione del volo si è completamente disinteressata dei passeggeri e non ha dato nessuna assistenza agli stessi, né ha provveduto ad offrire le possibili alternative al volo cancellato, né ha rimborsato il biglietto per il volo nonostante la richiesta inviata alla stessa…

Giudice di Pace di Avellino, sent. 592/2012 del 21.3.2012

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http://www.retesei.com/2012/41595.html

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la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria, e ciò poichè il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario
Cass.pen., Sez. V., 9 maggio 2012 n. 17222

procedimento dinanzi al Giudice di Pace e conciliazione

…Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell’art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell’art. 322 c.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall’istituzione del giudice di Pace (L. 374/91).
Il predetto art. 322 c.p.c. detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace.
Dunque il d.lgs.28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l’abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c. ne deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art.311 al 322 c.p.c..
Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l’intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall’istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità.
Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l’improcedibilità della domanda ma ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/10 l’assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’ art. 6 del citato d.lgs...
Giudice di Pace di Napoli, Sez. II civile, sent. 23 marzo 2012

obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro

Il contenuto dell’obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro, discendente dalla posizione di garanzia del genitore, risiede in tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa; e non coincide necessariamente con quello di denuncia del coniuge responsabile degli abusi sessuali, ma comprende ogni condotta comunque idonea ad impedire o far cessare la violenza, come, ad esempio, l’allontanamento del figlio vittima di violenza sessuale dall’abitazione familiare.
Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1369

differenza tra coniuge colpevole o incolpevole

in tema di separazione tra coniugi non è ravvisabile alcuna differenza tra coniuge colpevole o incolpevole, se di ‘colpa’ si deve ancora parlare, e pertanto anche il coniuge colpevole puo’ chiedere la separazione, affermando che proprio il suo comportamento ha condotto all’intollerabilita’ della convivenza e ciò dal momento che affinchè essa separazione sia accertata/dichiarata non e’ piu’ necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volonta’ di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tale da rendere per lei intollerabile la convivenza verificabile in base a fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale con particolare riferimento al tentativo di conciliazione.
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 2274 del 2012

Intercity bloccati dalla neve

I recenti episodi degli Intercity bloccati dalla neve in Emilia Romagna v. http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/emilia-romagna/articoli/1035788/neve-in-romagna-bloccati-nella-notte-per-ore-due-intercity-600-i-minuti-di-ritardo.shtml
ci invitano a riflettere sui possibili danni per i quali possono agire gli sfortunati passeggeri di ciascun treno (iniziando con l’invio di una lettera raccomandata di messa in mora a Trenitalia) onde ottenere il ristoro di quanto patito:
rimborso di quanto pagato per il viaggio;
risarcimento danni da inadempimento del vettore (per la non regolare esecuzione del trasporto);
rimborso delle spese sostenute a causa del ritardo;
danno di origine biologica da stress emotivo.

Ricordare di procurarsi, quanto più è possibile e sin da subito, documentazione e testimonianze per provare fatti e danni.

Per rivolgersi a Noi per ottenere quanto dovuto www.studiolegaledesia.com
Avv. Fabiola De Stefano
via A. Pini n. 10 – 83100 Avellino
email fabioladestefano@libero.it
cell. 3400677673 – fax 08251800448

Avv. Danilo Iacobacci
via Brigata Avellino n. 122 – 83100 Avellino
email daniloiacobacci@libero.it
cell. 3284280070 – fax 08251800448

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