Equitalia ha reso note le
modalità di “rottamazione” delle cartelle.
In particolare, la procedura – che si chiama Definizione agevolata ex lege n. 193/2016 – consente di pagare solo le somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per scaricare il modulo per la definizione agevolata clicca qui
A pagina 4 del file troverai anche gli indirizzi email/pec cui inviarlo.
Entro 24 aprile 2017 Equitalia risponderà comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute ed invierà i bollettini di pagamento.

il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.
La Cassazione (Cass.civ., Sez. I, 21/07/2016, n. 15035): nelle notifiche telematiche a mezzo posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (nella specie, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall.), la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto senza necessità di proposizione di querela di falso.