Ecco cosa stabilisce, in concreto, la Sentenza n. 130 del 2025 della Corte costituzionale

Ecco cosa stabilisce, in concreto, la Sentenza n. 130 del 2025 della Corte costituzionale:

🧭 Contesto e normativa

La pronuncia riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso da un giudice preliminare del Tribunale di Macerata, nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di una persona accusata di rapina aggravata. La norma impugnata è il quinto comma dell’articolo 628 del codice penale ‒ che disciplina le aggravanti nelle rapine, tra cui il fatto commesso nei confronti di soggetti che si trovino al momento di prelevare denaro da istituti di credito o sportelli bancomat. (Corte Costituzionale)

⚖️ La decisione della Corte

  • La Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del quinto comma dell’art. 628 c.p., nella parte in cui non consente di valorizzare la circostanza attenuante del vizio parziale di mente (prevista dall’art. 89 cod. pen.) quando è in concorrenza con l’aggravante prevista al terzo comma, n. 3‑quater. (Corte Costituzionale)
  • In pratica, attualmente quella norma esclude qualsiasi prevalenza di attenuanti come il vizio parziale di mente su determinate aggravanti specifiche, limitando eccezionalmente il bilanciamento previsto dal sistema del codice penale.

📌 Cosa significa, operativamente

  • Se una persona commette una rapina aggravata nel contesto specifico previsto (es. contro chi sta prelevando denaro da uno sportello automatico), ma soffre di vizio parziale di mente, fino ad oggi la legge impediva che questa circostanza attenuante potesse prevalere sull’aggravante.
  • La Corte ha ritenuto che tale preclusione sia contraria al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), perché non è motivata da una ragionevole coerenza rispetto al trattamento riservato ad altre categorie soggettive (come i minorenni) nelle stesse situazioni.
  • Ora, con questa pronuncia, la norma dovrà essere applicata consentendo, anche quando ricorrono aggravanti specifiche, che il giudice possa effettivamente tenere conto della condizione mentale dell’imputato nel determinare la pena.

📄 Riepilogo

Aspetto Dettaglio
Norma impugnata Art. 628 c.p., 5° comma
Tema centrale Divieto di valorizzazione del vizio parziale di mente contro determinate aggravanti
Decisione Corte Parziale illegittimità, perché viola il principio di uguaglianza
Effetto pratico Possibilità per l’imputato con vizio parziale di mente di ottenere una pena più favorevole, a fronte di specifiche aggravanti

In sintesi, la Sentenza n. 130/2025 introduce una modifica significativa nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: apre alla possibilità che chi presenta un vizio parziale di mente possa fruire di una riduzione di pena anche se ha commesso una rapina aggravata secondo le modalità previste dal codice penale.

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Corte costituzionale, sentenza n. 115/2025: aperta la strada al congedo di paternità per genitori intenzionali

La Consulta  con sentenza N. 115 del 2025 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Corte costituzionale, sentenza n. 115/2025: aperta la strada al congedo di paternità per genitori intenzionali

📌 È illegittimo escludere il congedo di paternità obbligatorio per la seconda genitorialità femminile

Secondo la Corte, la norma è irragionevole e contrasta con il principio di uguaglianza: essa nega il congedo di paternità obbligatorio – previsto per 10 giorni – a una lavoratrice che ricopre il ruolo di “secondo genitore equivalente” in una coppia di donne, nonostante il suo status sia riconosciuto nei registri dello stato civile. Tale esclusione determina un trattamento differenziato tra casi sostanzialmente identici, in conflitto con la normativa europea sul lavoro e sulle pari opportunità.

🧭 Il contesto giuridico e sociale

L’intervento della Corte ha origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, trasmessa il 4 dicembre 2024 (registro ordinanze n. 234/2024), nella quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27‑bis nella parte sopra descritta.

💼 Le ricadute pratiche

  1. Accesso equo al congedo di paternità: le donne riconosciute come “secondo genitore equivalente” potranno ora ottenere lo stesso congedo obbligatorio di dieci giorni riconosciuto ai padri biologici o adottivi.
  2. Impulso alla più ampia riforma normativa: la sentenza suggerisce l’opportunità di una revisione legislativa più ampia, affinché il quadro normativo italiano rispetti pienamente gli standard europei in materia di genitorialità e lavoro.
  3. Rafforzamento della tutela della parità di trattamento: la decisione segna un passo avanti nei diritti civili e nella tutela delle famiglie non tradizionali.

🧾 In sintesi

  • Pronuncia: Sentenza n. 115/2025, depositata il 21 luglio 2025.
  • Norma impugnata: art. 27‑bis del d.lgs. 151/2001, come modificato dal d.lgs. 105/2022.
  • Motivo: discriminazione tra genitori equivalenti, in violazione del principio di uguaglianza e del diritto europeo.
  • Effetti: riconoscimento del congedo obbligatorio anche alle lavoratrici in coppie dello stesso sesso con status genitoriale equiparato.

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Sentenza Corte Costituzionale n. 109/2025: più tutela contro le interdittive antimafia

Sentenza Corte Costituzionale n. 109/2025: più tutela contro le interdittive antimafia

di Danilo Iacobacci – cofondatore di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Cosa succede se il TAR impiega più di 30 giorni per decidere su un’interdittiva antimafia?

Fino a ieri, il ricorrente restava scoperto, anche se il provvedimento era palesemente ingiusto.
Ora, grazie alla sentenza n. 109/2025 della Corte Costituzionale, le cose cambiano: il termine rigido di 30 giorni è stato dichiarato incostituzionale.

Di cosa tratta la sentenza

La Corte ha esaminato la legittimità dell’art. 34-bis, comma 7, del Codice antimafia (d.lgs. 159/2011), nella parte in cui prevede che l’interdittiva antimafia non può più essere sospesa dal TAR dopo 30 giorni dalla sua adozione, anche se il procedimento è ancora in corso.

👉 Questo limite temporale comprometteva la possibilità per il ricorrente di ottenere tutela effettiva, lasciandolo esposto a gravi conseguenze (chiusura dell’attività, esclusione da appalti, revoca di autorizzazioni).

Cosa ha deciso la Corte

Con la sentenza n. 109/2025, depositata il 17 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa previsione, affermando che:

  • Viola il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost.),
  • Comprende un termine irragionevole (art. 3 Cost.),
  • Confligge con il principio del giusto processo,
  • Impedisce al TAR di proteggere realmente il ricorrente, anche in presenza di interdittive poi ritenute illegittime.

Perché questa sentenza è importante

Maggiore tutela per le imprese: chi subisce un’interdittiva antimafia ora può ottenere la sospensione anche oltre i 30 giorni, se ci sono motivi fondati.

Equilibrio tra legalità e garanzie costituzionali: la lotta alla mafia non può sacrificare i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese oneste.

Effettività della giustizia amministrativa: il TAR può decidere senza vincoli temporali rigidi, valutando caso per caso.

Cosa cambia in concreto

Dopo questa sentenza:

  • I tribunali amministrativi potranno sospendere gli effetti delle interdittive anche oltre il trentesimo giorno, se necessario a garantire i diritti del ricorrente.
  • Le imprese e i cittadini colpiti ingiustamente potranno ottenere una protezione reale durante tutto il giudizio.
  • Viene rafforzato il principio costituzionale di giusto processo anche in materia di misure antimafia.

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La Corte Costituzionale tutela i lavoratori incapaci: la sentenza n. 111/2025 cambia le regole sull’impugnazione del licenziamento

La Corte Costituzionale tutela i lavoratori incapaci: la sentenza n. 111/2025 cambia le regole sull’impugnazione del licenziamento

di Fabiola De Stefano – Avvocato cofondatore di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Cosa succede se un lavoratore riceve una lettera di licenziamento mentre si trova in uno stato di incapacità, ad esempio per gravi problemi di salute o disabilità temporanea? È giusto che il termine per impugnare inizi comunque a decorrere?

Con la sentenza n. 111 del 2025, la Corte Costituzionale ha detto no a questa stortura. Una decisione importantissima per migliaia di lavoratori in Italia, che chiarisce i limiti dell’art. 6 della legge n. 604/1966, cioè la norma che stabilisce entro quanto tempo un licenziamento può essere contestato.

Cosa prevedeva la legge prima della sentenza

Secondo la legge, il lavoratore che riceve una comunicazione di licenziamento ha 60 giorni di tempo per impugnarlo. Questo termine decorre dalla ricezione della lettera. Ma cosa succede se, in quel momento, il lavoratore non è in grado di reagire a causa di una condizione di incapacità naturale, come un ricovero, uno stato psicologico alterato, o una malattia grave?

Prima di questa sentenza, la legge non faceva alcuna eccezione: il termine partiva comunque dalla ricezione dell’atto, anche se il lavoratore non era materialmente in grado di capire o agire.

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale

La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 6 nella parte in cui non tiene conto dello stato di incapacità del lavoratore al momento della ricezione del licenziamento. Secondo i giudici, questa rigidità viola:

  • il diritto di difesa (art. 24 Costituzione),
  • il principio di uguaglianza (art. 3),
  • il diritto al lavoro (art. 4),
  • e le norme europee e internazionali a tutela delle persone con disabilità.

Il lavoratore dev’essere messo nelle condizioni di impugnare il licenziamento solo quando è effettivamente in grado di farlo. In caso contrario, il termine deve iniziare dalla cessazione dello stato di incapacità.

Perché questa sentenza è importante

Più tutela per i lavoratori fragili: chi si trova in condizioni di salute gravi, o è vittima di eventi che ne limitano la capacità di agire, non può essere penalizzato.

Maggiori garanzie contro i licenziamenti illegittimi: la sentenza rafforza il diritto del lavoratore a far valere le proprie ragioni, anche in situazioni di particolare vulnerabilità.

Certezza per i giudici e per i datori di lavoro: la Corte ha fornito una chiara interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Cosa cambia ora per i lavoratori

Dopo questa sentenza, i tribunali dovranno applicare l’art. 6 in modo conforme ai principi costituzionali, cioè tenendo conto dei casi in cui il lavoratore, al momento del licenziamento, si trovava in una situazione di incapacità accertata. Solo da quando sarà cessato tale stato potrà iniziare il termine per impugnare.

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Le innovazioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025

Di seguito esponiamo un’analisi molto dettagliata e strutturata delle innovazioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025, così come illustrate nella Relazione n. 33/2025 (Ufficio del Massimario e del Ruolo – Corte di Cassazione):

MODIFICHE AL CODICE PENALE

a) Nuove aggravanti per reati commessi in contesti di ordine pubblico

Il decreto introduce una aggravante specifica per chi commette reati come resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale o danneggiamento nel contesto di manifestazioni pubbliche o proteste violente. La pena è aumentata fino alla metà nei seguenti casi:

Se il fatto è commesso in gruppo o con uso di strumenti atti ad offendere.

Se la condotta è ripresa con videoriprese o trasmessa in diretta per fomentare disordini.

b) Introduzione del reato di “blocco stradale violento”

Nuovo articolo nel codice penale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque:

Organizza o partecipa a blocchi stradali, ferroviari o aeroportuali con modalità violente.

Impedisce il normale svolgimento dei servizi pubblici essenziali con minaccia o violenza.

Tale previsione mira a colpire condotte come blocchi organizzati da frange estreme o ambienti ultras.

c) Estensione della flagranza differita

Estende a 48 ore la possibilità di procedere all’arresto in flagranza differita nei casi in cui:

L’autore del fatto sia identificabile con certezza tramite videoriprese, immagini o altro materiale documentale.

Il reato sia avvenuto in un contesto di disordini o atti violenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

d) Reato di istigazione all’odio o alla violenza contro le forze dell’ordine

Introdotta una nuova figura autonoma di reato, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, per chi:

Pubblicamente istiga all’odio o alla violenza nei confronti di appartenenti alle forze di polizia, anche con contenuti online.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

a) Arresto obbligatorio per devastazione, saccheggio e violenza aggravata

Viene estesa la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza anche ai reati di:

Devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.)

Violenza aggravata contro pubblico ufficiale in presenza delle nuove aggravanti.

b) Notifiche più rapide e garanzie difensive

Obbligo per l’autorità giudiziaria di:

Notificare l’emissione della misura cautelare anche al difensore d’ufficio, in caso di irreperibilità del difensore di fiducia.

Procedere alla registrazione audiovisiva degli interrogatori del soggetto sottoposto a misura cautelare.

MISURE DI PREVENZIONE

a) Estensione dell’ammonimento del questore (art. 8 D.lgs. 159/2011)

L’ammonimento viene esteso anche a chi molesta o minaccia per motivi ideologici, politici, religiosi o culturali, anche in modo indiretto (es. social).

Il provvedimento è iscritto in banca dati e può essere utilizzato per future misure personali o patrimoniali.

b) Rafforzamento della confisca allargata

La confisca allargata si applica ora anche a reati ambientali e a nuove figure delittuose introdotte dal decreto.

Il giudice può disporre la confisca dei beni se vi è sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, anche in assenza di condanna definitiva, purché vi siano “elementi gravi, precisi e concordanti”.

c) Nuove misure di prevenzione urbana

Il sindaco può proporre al questore il divieto di accesso a specifiche aree della città (es. stazioni, centri commerciali, manifestazioni sportive) nei confronti di chi:

Ha tenuto comportamenti molesti, violenti o pericolosi per la sicurezza pubblica.

È recidivo in condotte di microcriminalità urbana o degrado.

MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

a) Revoca automatica dei benefici penitenziari

Se il detenuto beneficiario di una misura alternativa alla detenzione (es. affidamento, detenzione domiciliare) commette un nuovo reato doloso:

Il beneficio viene revocato automaticamente.

La pena deve essere scontata in carcere senza nuova valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza.

b) Rafforzamento della videosorveglianza nelle carceri

È obbligatoria l’installazione di impianti di videoregistrazione:

Nelle celle di sicurezza, nei corridoi e nei reparti psichiatrici.

Per documentare eventuali interventi coercitivi del personale di polizia penitenziaria.

I filmati devono essere conservati per almeno 6 mesi e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di indagini o denunce.

c) Sorveglianza particolare (art. 14-bis O.P.)

Per applicare il regime di sorveglianza particolare:

Devono sussistere specifici elementi sulla pericolosità attuale del detenuto.

Obbligo di motivazione rafforzata e possibilità di impugnazione immediata del provvedimento da parte del difensore.

ALTRE NOVITÀ

a) Interdizione perpetua dai pubblici uffici

Per i reati più gravi (mafia, terrorismo, violenza sessuale, tratta di esseri umani), viene introdotta l’interdizione perpetua automatica dai pubblici uffici anche in caso di patteggiamento.

b) Collaborazione giudiziaria internazionale

Il decreto rafforza la collaborazione con Europol ed Eurojust:

Condivisione diretta di dati sensibili su soggetti indagati per reati di terrorismo o criminalità organizzata.

Procedure accelerate di rogatoria e mandato di arresto europeo.

FINALITÀ GENERALI DEL DECRETO

Come evidenziato nella Relazione del Massimario, il decreto si muove lungo quattro direttrici fondamentali:

Repressione più severa dei reati di ordine pubblico.

Prevenzione mediante misure amministrative e penali (anche in assenza di condanna).

Maggiore efficienza nel contrasto alla criminalità organizzata e transnazionale.

Sicurezza degli operatori di polizia e dei cittadini, con rafforzamento delle dotazioni tecnologiche.

Ricorso per Cassazione penale: quando conviene e come scegliere l’avvocato giusto

Ricorso per Cassazione penale: quando conviene e come scegliere l’avvocato giusto

Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità su errori di diritto e motivazione. Un buon avvocato penalista cassazionista sa individuare i vizi decisivi per impugnare la sentenza in modo mirato.

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Ricorso in Cassazione per omicidio stradale o colposo: come ottenere la riduzione della pena

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L’omicidio colposo (art. 589 c.p.) o stradale (art. 589-bis c.p.) comporta pene severe, anche in presenza di concorso di colpa o assenza di dolo.

In Cassazione è possibile ottenere una riduzione di pena o l’annullamento se la motivazione è lacunosa o se la sentenza ha travisato le risultanze peritali.

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Cassazione per reati fiscali: annullamento sentenze per fatture false o omessi versamenti

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I reati tributari (art. 8, 10-bis, 10-ter D.lgs. 74/2000) sono spesso oggetto di sentenze impugnabili per errori tecnici o motivazionali.

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Avvocato cassazionista per bancarotta fraudolenta: difesa penale nei reati fallimentari

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Cassazione penale per maltrattamenti in famiglia: difesa tecnica specializzata

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