Di seguito esponiamo un’analisi molto dettagliata e strutturata delle innovazioni introdotte dal Decreto Sicurezza 2025, così come illustrate nella Relazione n. 33/2025 (Ufficio del Massimario e del Ruolo – Corte di Cassazione):
MODIFICHE AL CODICE PENALE
a) Nuove aggravanti per reati commessi in contesti di ordine pubblico
Il decreto introduce una aggravante specifica per chi commette reati come resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale o danneggiamento nel contesto di manifestazioni pubbliche o proteste violente. La pena è aumentata fino alla metà nei seguenti casi:
Se il fatto è commesso in gruppo o con uso di strumenti atti ad offendere.
Se la condotta è ripresa con videoriprese o trasmessa in diretta per fomentare disordini.
b) Introduzione del reato di “blocco stradale violento”
Nuovo articolo nel codice penale che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque:
Organizza o partecipa a blocchi stradali, ferroviari o aeroportuali con modalità violente.
Impedisce il normale svolgimento dei servizi pubblici essenziali con minaccia o violenza.
Tale previsione mira a colpire condotte come blocchi organizzati da frange estreme o ambienti ultras.
c) Estensione della flagranza differita
Estende a 48 ore la possibilità di procedere all’arresto in flagranza differita nei casi in cui:
L’autore del fatto sia identificabile con certezza tramite videoriprese, immagini o altro materiale documentale.
Il reato sia avvenuto in un contesto di disordini o atti violenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.
d) Reato di istigazione all’odio o alla violenza contro le forze dell’ordine
Introdotta una nuova figura autonoma di reato, punita con la reclusione da 1 a 5 anni, per chi:
Pubblicamente istiga all’odio o alla violenza nei confronti di appartenenti alle forze di polizia, anche con contenuti online.
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
a) Arresto obbligatorio per devastazione, saccheggio e violenza aggravata
Viene estesa la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza anche ai reati di:
Devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.)
Violenza aggravata contro pubblico ufficiale in presenza delle nuove aggravanti.
b) Notifiche più rapide e garanzie difensive
Obbligo per l’autorità giudiziaria di:
Notificare l’emissione della misura cautelare anche al difensore d’ufficio, in caso di irreperibilità del difensore di fiducia.
Procedere alla registrazione audiovisiva degli interrogatori del soggetto sottoposto a misura cautelare.
MISURE DI PREVENZIONE
a) Estensione dell’ammonimento del questore (art. 8 D.lgs. 159/2011)
L’ammonimento viene esteso anche a chi molesta o minaccia per motivi ideologici, politici, religiosi o culturali, anche in modo indiretto (es. social).
Il provvedimento è iscritto in banca dati e può essere utilizzato per future misure personali o patrimoniali.
b) Rafforzamento della confisca allargata
La confisca allargata si applica ora anche a reati ambientali e a nuove figure delittuose introdotte dal decreto.
Il giudice può disporre la confisca dei beni se vi è sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, anche in assenza di condanna definitiva, purché vi siano “elementi gravi, precisi e concordanti”.
c) Nuove misure di prevenzione urbana
Il sindaco può proporre al questore il divieto di accesso a specifiche aree della città (es. stazioni, centri commerciali, manifestazioni sportive) nei confronti di chi:
Ha tenuto comportamenti molesti, violenti o pericolosi per la sicurezza pubblica.
È recidivo in condotte di microcriminalità urbana o degrado.
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
a) Revoca automatica dei benefici penitenziari
Se il detenuto beneficiario di una misura alternativa alla detenzione (es. affidamento, detenzione domiciliare) commette un nuovo reato doloso:
Il beneficio viene revocato automaticamente.
La pena deve essere scontata in carcere senza nuova valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza.
b) Rafforzamento della videosorveglianza nelle carceri
È obbligatoria l’installazione di impianti di videoregistrazione:
Nelle celle di sicurezza, nei corridoi e nei reparti psichiatrici.
Per documentare eventuali interventi coercitivi del personale di polizia penitenziaria.
I filmati devono essere conservati per almeno 6 mesi e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di indagini o denunce.
c) Sorveglianza particolare (art. 14-bis O.P.)
Per applicare il regime di sorveglianza particolare:
Devono sussistere specifici elementi sulla pericolosità attuale del detenuto.
Obbligo di motivazione rafforzata e possibilità di impugnazione immediata del provvedimento da parte del difensore.
ALTRE NOVITÀ
a) Interdizione perpetua dai pubblici uffici
Per i reati più gravi (mafia, terrorismo, violenza sessuale, tratta di esseri umani), viene introdotta l’interdizione perpetua automatica dai pubblici uffici anche in caso di patteggiamento.
b) Collaborazione giudiziaria internazionale
Il decreto rafforza la collaborazione con Europol ed Eurojust:
Condivisione diretta di dati sensibili su soggetti indagati per reati di terrorismo o criminalità organizzata.
Procedure accelerate di rogatoria e mandato di arresto europeo.
FINALITÀ GENERALI DEL DECRETO
Come evidenziato nella Relazione del Massimario, il decreto si muove lungo quattro direttrici fondamentali:
Repressione più severa dei reati di ordine pubblico.
Prevenzione mediante misure amministrative e penali (anche in assenza di condanna).
Maggiore efficienza nel contrasto alla criminalità organizzata e transnazionale.
Sicurezza degli operatori di polizia e dei cittadini, con rafforzamento delle dotazioni tecnologiche.