più condotte tipiche di bancarotta

più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico; la disposizione di cui all’art. 210, comma secondo, n. 1, legge fall. non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari; deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale
(Cass.,Sezioni unite penali, 26 maggio 2011, n. 21039)

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