rinuncia alla prescrizione del reato

è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. cass.pen., n. 4946/2012

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