Avvocato di diritto penale tributario Avellino

Il diritto penale tributario tratta gli illeciti penali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e la loro interpretazione e applicazione.

Certamente l’illecito tributario è da inserirsi nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, date anche l’evoluzione e le modifiche, a far tempo dalla legge del 1929 e fino alle più recenti e peculiari novità, che hanno toccato la materia.

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da dissequestrare i gioielli e le pellicce della compagna dell’evasore fiscale

sono da dissequestrare i gioielli e le pellicce della compagna dell’evasore fiscale quando non v’è la prova della provenienza del denaro usato per l’acquisto.
Così Cass., 29/11/2013, n. 475050, ha accolto il ricorso della compagna di un contribuente finito nel mirino degli inquirenti per aver omesso il pagamento delle imposte

illegittimo accertamento fondato solo su studi di settore

La questione di merito posta con il ricorso, sembra possa definirsi, richiamando, anzitutto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 105/2003), la quale, dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo in tema di parametri, ha avuto modo di chiarire sia che “a differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzioni semplici, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate”, sia pure che – dovendo i parametri essere elaborati “in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta” (così l’art. 184 citato) -, è necessario “un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima“. Il quesito trova, altresì, risposta nelle pronunce, rese da questa Corte in assonanza con la Consulta, nelle quali, in tema di accertamento effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, è stato affermato che il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza – posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei – non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore – tra cui, ad esempio, l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi (Cass. n. 19556/2007, n. 10960/2007, n. 14252/2007, n. 26388/2005, n. 18038/2005). Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, nonchè in SS.UU. n. 26635/2009, sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l’inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all’ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente.

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